Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore l’aggiornamento del Codice della Strada che ha inasprito alcune sanzioni già presenti, ha introdotto nuove ipotesi sanzionatorie, come la sospensione breve della patente di guida, e stabilito specifici passaggi da attuare in occasione di alcune violazioni, come la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
Prima di entrare nel merito delle novità è opportuno ricordare che il Codice della Strada prevede, in generale, una sanzione principale (pecuniaria), l’eventuale sanzione accessoria (ritiro patente di guida e/o della carta di circolazione ai fini della sospensione o ritiro delle targhe), la recidiva e la decurtazione dei punti dalla patente o cqc per alcune infrazioni.
Tra le novità più importanti c’è sicuramente la sospensione breve, che necessita, come spesso accade in occasione di nuove leggi, di alcuni chiarimenti. L’art. 218 ter ha introdotto questa nuova tipologia di sospensione applicabile in base al punteggio posseduto dal titolare di patente al momento dell’accertamento dell’infrazione. In particolare, la sospensione si applica ad alcune specifiche infrazioni e solo se il conducente ha i seguenti punteggi. In base ai punti, infatti, si applicano i seguenti giorni di sospensione:
- 7 giorni di sospensione se i punti sono meno di 20 e fino a 10
- 15 giorni di sospensione se i punti sono meno di 10
- I giorni possono raddoppiare se il conducente provoca un incidente
Se ne desume quindi che tale sospensione si applica ai conducenti che hanno un punteggio inferiore a 20 punti, ma che può aggiungersi ai giorni di sospensione già previsti. Andiamo allora a vedere a fronte di quali violazioni scatta la sospensione.
Tra i casi in cui scatta la sospensione breve della patente figurano pure:
art 174 varie ipotesi
— il superamento tempi di guida giornaliero > 20%;
— la riduzione del riposo giornaliero > 20%;
— il superamento della guida settimanale > 20%;
— l’incompleto riposo settimanale > 20%;
— l’omesso recupero riposo settimanale ridotto > 20%
Cominciamo dal caso più rilevante, quello relativo all’uso di apparecchi telefonici, tablet, computer o cuffie sonore durante la guida. In questo caso le sanzioni precedenti sono state inasprite prevedendo un innalzamento della sanzione pecuniaria (da 250 a 1.000 euro), la decurtazione di 5 punti (rimasta invariata), la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi (prima non c’era) e la sospensione breve in base al punteggio. Quindi, a titolo di esempio, un conducente identificato con 9 punti sulla patente rischia 15 giorni di sospensione + 15 giorni di sospensione breve. In questo caso prima si applica la sospensione breve presso il comando dell’organo accertatore dove il titolo di guida è trattenuto e in seguito lo si trasmette al Prefetto per la sospensione ordinaria. Per questa tipologia di infrazione, infine, è prevista anche la recidiva ossia l’eventualità di incorrere nella stessa infrazione nell’arco di 2 anni: in questo caso la sanzione diventa da 350 a 700 euro e la sospensione ordinaria del titolo di guida da 1 a 3 mesi.
Ecco invece un elenco delle altre principali violazioni che fanno scattare la sospensione breve:
- inosservanza dei segnali di divieto di accesso o di divieto di sorpasso fuori dai centri abitati (Art 6/4° let b)
- circolazione contromano su carreggiate non separate (art. 143/11°)
- omessa prudenza in prossimità di intersezione, omessa precedenza veicoli provenienti da destra, inosservanza segnale “dare la precedenza”, inosservanza precedenza velocipedi sulle corsie ciclabili, inosservanza segnale di stop (art. 145/10°)
- passaggio con semaforo rosso (art. 146/3°)
- mancato rispetto condizioni di sicurezza per il sorpasso, sorpasso a destra, sorpasso tram o filobus in movimento (art 148/9° bis e 15°)
- omessa distanza di sicurezza (art 149/5°)
- omesse cautele e segnalazione nell’esecuzione delle manovre (il comune uso degli indicatori di direzione) (art. 154/7° e 8°)
- uso del casco (art. 171/2°)
- omesso uso cinture di sicurezza (art 172/2° e 10°) compresi i sistemi di trattenuta dei bambini
- superamento tempi di guida giornaliero > 20%; riduzione riposo giornaliero > 20%; superamento guida settimanale > 20%; incompleto riposo settimanale > 20%; omesso recupero riposo settimanale ridotto > 20% (art 174 varie ipotesi)
- retromarcia vietata (carreggiata, corsia di emergenza, rampa, svincolo autostradale); immissione irregolare nella corsia di marcia; divieto di sosta e fermata (art. 176/1° varie ipotesi, 5°, 7° e 8°).