Iconducenti professionali, nonché le aziende di trasporto, oltre al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dal Regolamento CE 561/2006, devono tenere conto nell’organizzazione delle giornate lavorative delle regole sull’orario di lavoro previste, in questo caso, dalla direttiva 2002/15 recepita in Italia con il D.Lgs 234/2007. In particolare, ci sono due aspetti che si intersecano direttamente con le regole dei periodi di guida e di riposo giornalieri ovvero i riposi intermedi e il lavoro notturno.
La regola sui riposi intermedi (art. 5 D.Lgs 234/2007) prevede che il «lavoratore mobile» non può lavorare per più di 6 ore consecutive senza alcun riposo intermedio. Pertanto, l’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso tra 6 e 9, che diventano di 45 minuti se tale orario complessivo è superiore alle 9 ore. Tali riposi intermedi possono essere usufruiti in periodi da almeno 15 minuti.
Entrando nel merito delle regole appena richiamate, è necessario chiarire che la norma parla di orario di lavoro che non è da confondersi, come spesso succede, con il cosiddetto «impegno» e pertanto saranno da prendere in considerazioni i tempi di guida, le altre attività ed eventuali tempi di disponibilità e non i tempi di riposo registrati con il simbolo «lettino». Altro aspetto da chiarire è che le interruzioni, usufruite per il rispetto dei tempi di guida e di riposo, sono valide anche per ottemperare a queste regole stando però attenti alla durata. Infatti, il Reg. 561/06 prevede i 45 minuti oppure i 15m + 30m, mentre la Direttiva 2002/15 richiede riposi minimi da almeno 15 minuti. Pertanto, il conducente deve prestare attenzione a non superare le 6 ore consecutive di lavoro.
Nell’esempio sotto riportato, il conducente svolge 2 ore di guida tra le 06.00 e le 08.00, poi svolge 2 ore di altre attività e successivamente 2 ore di guida. Per il Reg. 561/06 avrebbe ancora 30 minuti di guida, ma alle ore 12.00 è necessario effettuare la sosta di 30 minuti per interrompere le 6 ore di lavoro. In alternativa, il conducente poteva interrompere il suddetto orario con 1 pausa di 30 minuti oppure 2 pause di almeno 15 minuti.
Il secondo aspetto riguarda il lavoro notturno. Tale regola prevede che il conducente che svolge lavoro nella notte (intesa nella fascia 00:00 – 07:00) per 4 ore consecutive, il suo orario complessivo di lavoro, nelle 24 ore, non potrà superare le 10 ore. Anche in questo caso, è necessario chiarire che le 10 ore di lavoro sono rappresentate dalla guida, dalle altre attività o tempi di disponibilità con esclusione delle interruzioni per le pause. Inoltre, il limite di 10 ore scatta solo in presenza della condizione di lavoro notturno, ovvero 4 ore consecutive svolte nella fascia indicata. Pertanto, a titolo di esempio, il conducente che inizia l’attività dopo le ore 03.00, oppure che non svolge 4 ore consecutive interrompendo, con delle pause anche di pochi minuti, l’attività di guida o di altre mansioni, non fa costituire la condizione di lavoro notturno e pertanto potrà superare il limite delle 10 ore di lavoro nelle 24 ore. È importante sottolineare che la direttiva europea è leggermente diversa e pertanto è necessario, per chi usufruisce di software per il controllo, l’analisi e la conservazione dei dati, impostare correttamente il sistema al fine di calcolare correttamente l’attività notturna secondo la normativa nazionale.
Le sanzioni previste dal D.Lgs 234/2007 prevedono le seguenti sanzioni per l’azienda:
- Mancato rispetto dei riposi intermedi: sanzione pecuniaria da 103 a 300 euro
- Superamento dell’orario di lavoro in presenza di lavoro notturno: sanzione pecuniaria da e 300 a 900 euro per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata.