Il rispetto dei periodi di guida e riposo e il corretto uso del tachigrafo, come previsto rispettivamente dal Reg. 561/2006 e 165/2014, richiedono conoscenze sia da parte del conducente che dell’impresa, nonché responsabilità in capo a entrambi i soggetti. I principali riferimenti normativi sono:
- art. 10 comma 2 del Reg 561/06: le imprese di trasporto devono organizzare l’attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento, fornire opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari (almeno in occasione dello scarico dei dati dalla carta tachigrafica) atti a garantire il pieno rispetto delle regole tramite evidenze oggettive;
- art. 33 Reg. 165/2014: stabilisce, anche in questo caso, formazione e istruzioni sul buon funzionamento dei tachigrafi (digitali o analogici) nonché l’effettuazione di periodici controlli tesi a verificare il corretto uso dell’apparecchio. Questa norma prevede altresì la conservazione dei dati, in ordine cronologico e in forma leggibile, per almeno un anno oltre l’obbligo di fornire i dati ai conducenti che lo richiedono;
- DM 31.03.2006: fissa le modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal Reg 2135/98. In particolare, stabilisce che lo scarico dei dati dalle carte del conducente (massimo 28 giorni) e dai veicoli di proprietà o presi in locazione (massimo 3 mesi) devono essere trasferiti e conservati in sicurezza su un supporto dati esterno che ne garantisca l’inalterabilità e la conservazione nel tempo avendo cura di predisporre almeno un’ulteriore copia di salvataggio. Tali dati devono essere disponibili e messi a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.
Quest’ultima norma prevede inoltre che le suddette operazioni di scarico devono essere eseguite immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio oppure prima che il conducente lasci l’impresa o prima della scadenza della carta tachigrafica. Su tale aspetto è necessario un approfondimento. Quando viene acquistato o preso in locazione un veicolo, l’impresa deve subito inserire la propria carta aziendale e fare la funzione «blocca azienda» in modo da «abbinare» il tachigrafo all’impresa. La mancata operazione comporterà che alla prima operazione di download saranno scaricati dei dati «vuoti» senza nessun messaggio di errore e per recuperarli bisognerà rivolgersi a un Centro Tecnico che interverrà con la «carta officina». Pertanto, l’ultimo utilizzatore, dopo aver scaricato i dati l’ultimo giorno di possesso del veicolo, dovrà fare l’operazione contraria andando a «sbloccare l’azienda». Queste operazioni servono soprattutto a non far accedere ad altri i propri dati.
Le sanzioni ai conducenti sono stabilite dal codice della strada, in particolare dall’art. 174, 178 e 179. Questi articoli prevedono la corresponsabilità anche dell’impresa di trasporto. In particolare:
- per l’inosservanza dei periodi di guida, di riposo, delle interruzioni alla guida o per mancata conservazione incompleta o alterata dei dati, fanno scattare le disposizioni previste dall’art. 178 comma 13 che prevedono una sanzione pecuniaria da 333 a 1.331 euro per ciascun dipendente;
- per la circolazione con tachigrafo o limitatore di velocità mancante, manomesso o non funzionante, l’art. 179 comma 3 prevede una sanzione amministrativa, sempre a carico dell’impresa, da 831 a 3.328 euro.
L’impresa di trasporto ha la possibilità di non essere sanzionata se dimostra di aver rispettato tutti gli obblighi (pianificazione trasporti compatibili con il rispetto delle normative, precise istruzioni, formazione e controlli regolari con eventuali contestazioni). Particolare attenzione va data allo scarico dati tachigrafici e la relativa conservazione che spesso, per dimenticanza o superficialità, non vengono scaricati o conservati in maniera puntuale con rischio di assenza o perdita dei dati andando incontro ad elevate sanzioni.