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Licenze comunitarie e copie conformi: facciamo chiarezza

Durante lo svolgimento di un trasporto su una tratta stradale percorsa esclusivamente in Italia, è obbligatorio tenere comunque sempre a bordo la copia conforme della licenza comunitaria? Bisogna, cioè, rispondere agli stessi obblighi di un trasporto internazionale? Cosa dice la legge in merito? Giulia B_Pordenone

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Il trasporto internazionale di merci è regolato da diverse disposizioni normative, convenzioni e accordi. Tra queste spiccano, almeno per gli aspetti generali, autorizzativi e contrattuali, il Reg. CE 1072/2009 (norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada con la licenza comunitaria), le autorizzazioni Cemt, gli accordi Bilaterali e la convenzione CMR (contratto di trasporto internazionale di merci su strada) a cui si aggiungono tutti gli accordi che definiscono i cosiddetti «termini di resa».

In ambito nazionale, alle suddette norme si unisce la Legge 298/1974 che, oltre a definire il regime conto proprio e conto terzi, le tariffe a forcella ormai abrogate e il trasporto abusivo, stabilisce anche le sanzioni da applicare per le infrazioni scaturenti nel trasporto internazionale. Per restare in ambito UE, il Reg. 1072 definisce il trasporto internazionale come gli spostamenti dei veicoli a carico o a vuoto i cui punti di partenza e arrivo sono situati in due Stati membri diversi con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi. La definizione comprende altresì gli spostamenti da Stato membro a Paese terzo (o viceversa) e gli spostamenti tra Paesi terzi ma con transito in UE.

L’autorizzazione principale per il trasporto internazionale è la Licenza Comunitaria rilasciata dall’Autorità Competente di ogni Stato (In Italia dal MIT) all’impresa di trasporto che ne faccia richiesta e in regola con i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada in ambito nazionale ed internazionale. Questa licenza, rilasciata in un unico esemplare all’impresa, rappresenta il titolo per essere considerato «vettore internazionale in ambito UE» e prevede che, per la circolazione, ogni veicolo disponga a bordo della copia conforme emessa su richiesta da UMC in rapporto ai veicoli in disponibilità.

Il «trasporto internazionale» in ambito nazionale è caratterizzato dall’uso di diverse imprese di trasporto che spesso svolgono solo tratte ridotte ed esclusivamente su territorio italiano per ritiro, consegna in magazzino e per i successivi rilanci nella catena logistica. Questo tragitto è considerato spesso, in maniera errata, come un semplice trasporto nazionale, ma invece rientra nell’ambito del trasporto internazionale e pertanto i vettori nazionali devono disporre della licenza comunitaria come chiarito dalla circolare del Ministero degli Interni del 22 novembre 2022 emessa a seguito di una sentenza della Cassazione. In sostanza è chiarito che le imprese di trasporto che svolgono solo la parte nazionale di un trasporto internazionale devono disporre della copia conforme della licenza comunitaria, in quanto la sola tratta nazionale è nell’ambito di un trasporto internazionale come del resto è indicato dal documento di trasporto (ddt o lettura di vettura). Le informazioni inserite nei documenti di trasporto ricoprono quindi primaria importanza in fase di accertamento sia del contesto (ambito nazionale/internazionale) che dei soggetti (committente, caricatore, trasportatore) per l’individuazione delle responsabilità e delle conseguenti sanzioni.

La sanzione è prevista, come detto in precedenza, non dal CdS bensì dall’art. 46 delle Legge 298/74 che prevede, in caso di trasporto senza licenza comunitaria oppure senza copia conforme a bordo del veicolo (perché mai ottenute o scadute), la sanzione pecuniaria di 4.130 euro e con la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi. Oltre all’impresa di trasporto è sanzionato anche il committente, per affidamento a trasportatore abusivo, con una sanzione pari a 3.098 euro. In questa seconda ipotesi ricade quindi il committente italiano che affida la merce a vettore straniero privo della Licenza Comunitaria. La norma prevede anche casi di reiterazione che, oltre a un sensibile aumento della sanzione pecuniaria, comporta il sequestro del veicolo ai fini della confisca.
Per i veicoli immatricolati all’estero si applicano le disposizioni dell’art. 207 del CdS ovvero la contestazione direttamente al conducente e il pagamento immediato in misura ridotta oppure a titolo di cauzione. Solo in mancanza del suddetto pagamento è previsto il fermo del veicolo per massimo 60 giorni. Quindi risulta molto importante accertarsi, in caso di affidamento a vettori/subvettori, del possesso e validità dei necessari titoli di guida senza tralasciare il contenuto dei documenti di trasporto.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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