Il 1° gennaio 2023 è stato introdotto il nuovo Accordo ADR che in Italia sarà obbligatorio applicare dal 1° luglio, mentre da oggi, fino al 30.06, come di consueto, è previsto il cosiddetto «periodo transitorio» durante il quale si potrà applicare ancora l’ADR 2021 oppure il nuovo regolamento. In generale, la nuova versione non ha apportato significativi cambiamenti ma si è limitata ad alcuni allineamenti. Prima di entrare nel merito delle novità introdotte, è necessario ricordare che l’ADR 2021 aveva esteso l’obbligo di nominare il consulente anche alle «attività di spedizione» (speditori) di merci pericolose su strada e non solo alle attività di trasporto e operazioni connesse quali imballaggio, carico, riempimento o scarico. Tale estensione è entrata in vigore il 31.12.2022 per effetto delle norme transitorie. La nota del 21.12.2022 del M.I.T.E ha chiarito che sono esentati dalla suddetta nomina gli «speditori» che:
– inoltrano sostanze pericolose su strada rientranti nei limiti previsti per le esenzioni parziali e totali
– effettuano trasporto e operazioni connesse in maniera occasionale e con grado di pericolosità minimo
– inoltrano massimo 24 spedizioni all’anno con un limite mensile pari a 3 spedizioni e per un quantitativo non superiore a 180 tonn l’anno (come stabilito dal DM 04.07.2000).
Le imprese che si avvalgono delle esenzioni hanno l’obbligo di dare comunicazione agli UMC competenti.
Per quanto riguarda invece le principali novità:
Documento di trasporto (cap. 5.4)
È stata introdotta una semplificazione riguardante il trasporto di rifiuti sottoposto anche alla normativa ADR. In particolare, nel caso di impossibilità di misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati (l’indicazione è obbligatoria per il DdT previsto dal cap.5.4.1.1.1.f), tale quantità può essere stimata per le seguenti condizioni:
- imballaggi: al DdT deve essere aggiunta una lista degli imballaggi che ne specifichi il tipo e il volume nominale
- contenitori: la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni come, ad esempio, il tipo di rifiuto, la densità media, il tasso di riempimento
- cisterne di rifiuti sottovuoto: la stima è fornita dallo speditore o dagli equipaggiamenti di servizio.
La stima quantitativa non è invece consentita:
- nei casi di esenzione quando la quantità è essenziale
- rifiuti contenenti materie radioattive (classe 7), esplosive (classe 1), gas (classe 2), esplosivi liquidi desensibilizzati (classe 3), materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati (classe 4.1), materie piroforiche (classe 4.2), perossidi organici (classe 5.1), materie tossiche gruppo imballaggio I per inalazione (classe 6.1), materie infettive (classe 6.2) e materie che sviluppano gas infiammabili a contatto con l’acqua (classe 4.3)
- cisterne
Nei casi consentiti, il DdT deve essere integrato nel campo annotazioni della dicitura: «quantità stimata in conformità al 5.4.1.1.3.2»
Lista merci pericolose (cap. 3.2)
– È stato eliminato il nr UN 1169 (estratti aromatici liquidi)
– il UN 1891 (bromuro di etile) è stato assegnato alla classe 3 e non più alla classe di pericolo 6.1. Il trasporto di questa sostanza richiede etichette modello 3 + 6.1
– è stato introdotto l’UN 3550 cobalto di idrossido in polvere assegnato alla classe 6.1.
Imballaggi dismessi vuoti non ripuliti (cap. 7.3.3)
È stata introdotta la possibilità di trasportare detti imballaggi (UN 3509) alla rinfusa anche in veicoli telonati, containers telonati o container per il trasporto alla rinfusa telonati.
Equipaggiamento delle cisterne (cap 6.8)
Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili (non obbligatorio per quelle destinate a gas compressi, liquefatti non infiammabili) devono essere equipaggiate con valvole di sicurezza. Tali cisterne devono disporre del marchio contenente le lettere SV, che devono essere indelebili e rimanere visibili dopo un incendio della durata di 15 minuti. Il marchio deve essere apposto su entrambi i lati e sul retro delle cisterne fisse e sui 4 lati per quelle smontabili e contenitori cisterna.
Sistemi di estinzione automatica (cap 9.7.9)
I seguenti veicoli:
- FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione F
- FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo imballaggio I o II
- EX-III.
dovranno disporre di sistemi automatici di estinzione incendi per il compartimento in cui si trova il motore e protezione termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originate da tutte le ruote.