Veicoli - logistica - professione

HomeRubricheSicuri e certificatiLe mancate registrazioni sul tachigrafo

Le mancate registrazioni sul tachigrafo

A quali sanzioni va incontro chi guida senza aver inserito la carta tachigrafica? E a cosa bisogna prestare attenzione nel momento in cui si registra sul tachigrafo l’attraversamento della frontiera da un Paese all’altro?
Massimo M_Firenze

-

Iconducenti, oltre al rispetto dei periodi di guida e riposo previsti dal Regolamento 561/2006, devono porre particolare attenzione al corretto uso del tachigrafo e della carta tachigrafica al fine di non incorrere in contestazioni, spesso spiacevoli, da parte delle autorità preposte ai controlli. Per quanto riguarda le modalità di registrazione della guida senza carta tachigrafica e le relative conseguenze, è importante innanzitutto evidenziare che la guida senza carta del conducente è sanzionata con l’art. 179/ 2° e 9° del CdS con una sanzione pecuniaria da 866 a e 1.732 euro, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, oltre alla sanzione per l’impresa da e 831 a 1.664 euro e alla segnalazione all’Ispettorato del Lavoro. La guida senza carta viene registrata come anomalia del veicolo e riportata sia sulla carta di ogni conducente che nella memoria di massa del veicolo. In particolare, la «stampa veicolo» riporta tutte le attività svolte dal veicolo durante la guida con questa modalità e i km percorsi affinché si possano valutare tempi, distanze e velocità. Ogni stampa giornaliera riporta sempre l’eventuale guida senza carta, ma per stare tranquilli deve essere pari a zero, come si può vedere nell’esempio qui sotto.

Oltre alle anomalie più significative, come l’ipotesi appena vista, è necessario prestare attenzione alla corretta registrazione di alcuni dati che spesso, per eccessiva fretta o non completa conoscenza o sottovalutazione della loro importanza, sono tralasciate. Con l’avvento del tachigrafo digitale, molti dati, ma non tutti, sono inseriti e registrati nella memoria in modo automatico. In particolare, il regolamento 165/2014 all’art. 34 (utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione) al comma 7 prevede: «il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del Paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero ed il simbolo del Paese in cui lo termina».

Questa disposizione richiede quindi che la registrazione del Paese di inizio e di fine attività lavorativa venga svolta quotidianamente anche se il conducente non cambia il Paese.

Le modalità per l’inserimento e la registrazione sono le seguenti:

  1. in modo automatico: ad ogni inserimento ed estrazione della tessera, il tachigrafo chiede di inserire o confermare il Paese di inizio e di fine tramite gli appositi comandi. Eseguendo questa procedura il tachigrafo registra l’ora di inserimento e di estrazione, i km iniziali e finali nonché il Paese di inizio e fine attività.
  2. in modo manuale: in questo caso il conducente accedendo al menu «entrata conducente 1» trova, a seconda della circostanza, Paese inizio o Paese fine e dovrà solo confermare il simbolo del Paese. Questa procedura è da attuare giornalmente, anche se il Paese non è variato, soprattutto se la carta tachigrafica è lasciata inserita nei casi previsti. Questa procedura è la medesima da attuare in occasione dell’effettivo passaggio di frontiera, dove si ricorda, che dal 02.02.2022, deve essere effettuare alla prima sosta utile ma che sia il più vicino possibile alla frontiera stessa.

Le registrazioni sono ovviamente visibili anche nei report estratti con gli appositi software per l’analisi dei dati tachigrafici.

Infine, è necessario ribadire di evitare errori quali attività non giustificate rappresentate con il simbolo «?». Anche in questo caso, il tabulato «stampa conducente» deve riportare sempre zero come nell’esempio qui sotto.

Si ricorda che l’attività non giustificata nasce soprattutto al momento dell’inserimento della carta quando è necessario registrare le attività svolte (nella maggior parte dei casi «lettino») nel periodo in cui la carta non era inserita. Le suddette mancate registrazioni sono oggetto di sanzione a carico del conducente con una sanzione pecuniaria da 52 a 102 euro per ogni infrazione, come previsto dall’art. 19 della Legge 727/78. È pertanto utile, oltre che obbligatorio, per l’azienda verificare anche questo tipo di anomalia segnalandola al proprio conducente.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

close-link