La carenza di autisti nel settore dell’autotrasporto è diventata ormai un’emergenza nazionale. Le più recenti stime prevedono che il nostro Paese abbia necessità di circa 17 mila conducenti di mezzi pesanti. Tra i diversi motivi di questa carenza c’è anche il lungo iter per l’ottenimento della CQC e i conseguenti costi da sostenere sia all’inizio che per i rinnovi. Il fatto, poi, che oggi ci siano pochi giovani a intraprendere questa attività ha fatto sì che l’età media dei conducenti si sia notevolmente innalzata (in Italia la percentuale di possessori di CQC con più di 50 anni rappresenta ben il 45,8%). L’innalzamento dell’età media comporta quindi che ci siano sempre più autisti che si avvicinano ai limiti di età previsti dalle normative. Pertanto, è con piacere che rispondiamo al nostro lettore, in quanto ci consente di ricordare le regole dei limiti di età (minimi e massimi) per il conseguimento delle patenti e la validità dei titoli di guida, nonché tutto il corollario costituito da regolamenti e prassi.
Per quanto riguarda la validità, l’art. 126 del codice della strada («durata delle patenti») prevede che:
- le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE sono valide per 5 anni fino al compimento del 65esimo anno di età;
- oltre i 65 anni, la validità scende a 2 anni previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in Commissione Medica Locale (C.M.L.);
- una volta superati i 65 anni, le patenti C e CE abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 T. Questa regola generale è confermata anche dal collegato art. 115 («requisiti per la guida»), che aggiunge la possibilità di poter condurre autotreni e autoarticolati anche con massa superiore a 20 T fino al compimento dei 68 anni previo conseguimento, però, di uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale in C.M.L. per l’innalzamento dei limiti di età.
Riepilogando, al compimento dei 65 anni il rinnovo ordinario della patente C-CE, di durata pari a 2 anni, deve avvenire tramite visita in C.M.L. e consente di condurre autotreni o autoarticolati con massa complessiva a pieno carico fino a 20 T. Nel caso il conducente volesse continuare a guidare un autotreno o autoarticolato di massa superiore e fino al compimento del 68esimo anno deve svolgere una visita, sempre in C.M.L., richiedendo il rilascio dello specifico attestato con validità annuale dalla data del rilascio. Pertanto, non è sufficiente disporre solo della patente in corso di validità, seppur rilasciata a seguito di visita in C.M.L., ma è necessario avere con sé anche l’attestato. Si precisa anche che al compimento dei 65 anni la patente scade e si è obbligati ad andare in commissione medica, indipendentemente da quanto tempo è passato dal rinnovo precedente (pena sanzione amministrativa e sospensione della patente di guida).
Il funzionamento delle C.M.L. è disciplinato principalmente dal Regolamento di attuazione del codice della strada (art. 330). Alla visita il paziente deve presentarsi con i referti di specifiche visite ed esami richiesti dalla commissione in base alle patologie (per esempio, visita cardiologica, oculistica, diabetologica, ecc). Ovviamente il regolamento fornisce le linee guida generali, poi ciascuna struttura sanitaria determina il proprio funzionamento in termini di prenotazioni e rilascio della documentazione prevista. A ogni modo, vista la differenza sottile di queste regole, non è scontato incappare in disguidi dando per scontato, ad esempio, che l’esito positivo della visita e il conseguente rilascio della patente di guida per 2 anni sia requisito sufficiente per condurre un veicolo di massa superiore a 20 ton, senza però specificare il fine del rinnovo della patente e quindi il rilascio dello specifico attestato. Relativamente al declassamento, è possibile in qualsiasi momento chiedere in maniera facoltativa il passaggio a patente di una categoria più bassa.
Per quanto riguarda infine le sanzioni, il codice della strada prevede la seguente ipotesi per chi viene fermato alla guida di un autotreno o autoarticolato con massa superiore a 20 ton ed età maggiore di 65 anni o inferiore a 68 anni senza attestato annuale:
- sanzione principale: multa da 1.021 a 2.042 euro
- sanzioni accessorie: sospesione della patente di guida da 4 a 8 mesi; incauto affidamento da 42 a 173 euro; fermo veicolo a motore per 30 giorni per il proprietario
«Chi ha la patente CE, dopo i 65 anni, se vuole continuare a guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton, può farlo fino a 68 anni, ma rinnovando la patente ogni anno presso la Commissione Medica Locale»