In questo contesto è oramai risaputa la difficoltà del settore dell’autotrasporto nel soddisfare l’attuale domanda di servizi di trasporto. Infatti, oltre alle croniche criticità organizzative (sia dei committenti che delle aziende di trasporto) e infrastrutturali, si è aggiunta da qualche tempo la carenza di autisti e infine di veicoli. Alla luce di ciò, la patente CQC assume ancora maggiore rilevanza e pertanto non si può permettere di perderla a seguito di ritiro per infrazioni durante la circolazione o per il mancato rinnovo dei requisiti psicofisici.
Relativamente alla validità, l’art. 126 del CdS («durata delle patenti») prevede che le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE siano valide per 5 anni fino al compimento del 65° anno di età. Oltre tale limite la validità scende a 2 anni previo però accertamento dei requisiti fisici e psichici in Commissione Medica Locale (C.M.L.). Il medesimo articolo prevede anche che superati i 65 anni le patenti C e CE abilitino alla guida autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 ton.
Questa regola generale è confermata anche dal collegato art. 115 («requisiti per la guida») che aggiunge però la possibilità di poter condurre autotreni e autoarticolati anche con massa superiore a 20 ton ma fino al compimento dei 68 anni e previo conseguimento di specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale in C.M.L. per l’innalzamento dei limiti di età.
Tutto ciò significa che al compimento dei 65 anni, il rinnovo ordinario della patente C-CE, di durata pari a 2 anni, deve avvenire tramite visita in C.M.L e consente di condurre autotreni o autoarticolati fino a 20 ton. Nel caso il conducente volesse continuare a guidare un autotreno o autoarticolato di massa superiore a tale limite e fino al compimento del 68° anno, deve svolgere una visita, sempre in C.M.L, richiedendo il rilascio dello specifico attestato con validità annuale dalla data del rilascio. Pertanto, non è sufficiente disporre solo della patente in corso di validità, seppur rilasciata a seguito di visita in C.M.L., ma è necessario avere con sé anche l’attestato. Si precisa anche che al compimento dei 65 anni c’è subito la scadenza e l’obbligo di andare in Commissione, indipendentemente da quanto tempo è passato dal rinnovo precedente (pena sanzione amministrativa e sospensione patente di guida).
Il funzionamento delle C.M.L. è disciplinato principalmente dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (art. 330). Alla visita il paziente deve presentarsi con i referti di specifiche visite ed esami richiesti dalla Commissione in base alle patologie (esempio: visita cardiologica, ecocardiogramma, visita oculistica, visita diabetologica, ecc).
Ovviamente il suddetto regolamento fornisce le linee guida principali, poi ciascuna struttura sanitaria determina il proprio funzionamento in termini di prenotazioni e rilascio della documentazione prevista. Pertanto, vista la differenza sottile delle suddette regole, non è scontato incappare in disguidi dando per scontato, ad esempio, che l’esito positivo della visita e il conseguente rilascio della patente di guida per 2 anni sia requisito sufficiente per condurre un veicolo di massa superiore a 20 ton senza specificare dall’una o dall’altra parte il fine del rinnovo della patente e quindi il rilascio dello specifico attestato. Per quanto riguarda il declassamento, è possibile in qualsiasi momento chiedere in maniera facoltativa il passaggio a patente a una categoria più bassa.
Lart. 19 della Legge 727/78. È pertanto utile, oltre che obbligatorio, per l’azienda verificare anche questo tipo di anomalia segnalandola al proprio conducente.