La carta tachigrafica, nata nel 2006, è stata oggetto non solo del progresso tecnologico ma anche delle numerose variabili legate all’operatività quotidiana e alle variazioni normative direttamente connesse, come ad esempio la riformulazione delle patenti di guida. Pertanto, l’Autorità Competente è recentemente intervenuta con un Decreto per confermare e aggiornare le precedenti regole colmando al contempo i vuoti normativi. Il decreto MISE del 19.10.2021 ha abrogato il DM 23.06.05 (rilascio carte) e il decreto 31.03.06 (conservazione dati) riunendo in un unico provvedimento le vecchie e le nuove regole per la gestione delle carte tachigrafiche. Per quanto riguarda l’emissione, le carte tachigrafiche sono sempre emesse dalle CCIAA competenti per il luogo di residenza stabile o normale del richiedente o della sede dell’azienda. Per la prima emissione, la carta è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per la sostituzione o il rinnovo, invece, la carta è rilasciata entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Per quanto riguarda il danneggiamento, il cattivo funzionamento, lo smarrimento o il furto, la carta sostitutiva deve essere emessa entro 8 giorni lavorativi.
Relativamente alla sostituzione o alla modifica, le regole prevedono:
- in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, il possessore entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiedere il blocco e la sostituzione presso la CCIAA competente. La nuova carta verrà rilasciata entro 8 giorni dal ricevimento della domanda (la precedente normativa prevedeva il rilascio entro 5 giorni);
- la nuova carta avrà la stessa scadenza della precedente salvo che la richiesta di sostituzione cada nei 6 mesi precedenti la naturale scadenza. In questo caso sarà emessa una carta con nuova scadenza quinquennale;
- il furto o lo smarrimento devono essere denunciati all’Autorità di Polizia;
- la carta danneggiata o non funzionante deve essere restituita;
- in presenza di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, il conducente può continuare a guidare senza la carta per un periodo di 15 giorni o per un periodo più lungo se indispensabile per far rientrare il veicolo presso la sede. In questo caso è necessario provvedere alle registrazioni manuali.
Il nuovo decreto ha anche chiarito che la carta deve essere restituita entro 30 giorni successivi alla scadenza come anche in tutti i casi in cui il titolare non ne abbia più bisogno. Ovviamente, prima della restituzione, l’azienda ha la responsabilità di scaricare i dati. Inoltre, ha anche chiarito che durante la prima emissione la carta deve essere collegata a un numero di patente di guida. Successivamente, la riferibilità non è più necessaria in quanto può essere garantita con strumenti informatici (la normativa precedente, seppur poco conosciuta e rispettata, prevedeva invece l’aggiornamento della carta tachigrafica quando si perdeva la correlazione). È previsto, inoltre, il ritiro e l’invio alla CCIAA in caso di accertamento di uso di carta danneggiata, non funzionante o denunciata smarrita o rubata. Il ritiro è previsto anche in caso di rinvenimento di carta scaduta oltre 30 giorni. Sela carta ritirata, sospesa o confiscata è invalidata dal sistema informatico, non potrà essere restituita e il titolare dovrà fare nuova richiesta.
«Il nuovo decreto chiarisce che la carta deve essere restituita entro 30 giorni successivi alla scadenza come anche in tutti i casi in cui il titolare non ne abbia più bisogno. Ovviamente, prima della restituzione, l’azienda ha la responsabilità di scaricare i dati»
Per quanto riguarda infine il trasferimento dei dati, le imprese di trasporto devono garantire lo scarico dei dati dalla memoria di bordo e dalla carta tachigrafica assicurandone la conservazione (le precedenti disposizioni prevedevano l’obbligo di disporre di copia aggiuntiva che nella nuova normativa non è più presente). Pertanto, le principali regole sono che i dati:
- devono essere conservati almeno per 12 mesi successivi alla registrazione;
- possono essere tenuti anche presso soggetti terzi a condizione che l’impresa possa garantire l’accesso alle Autorità di controllo;
- devono essere scaricati immediatamente prima della cessione del veicolo, in caso di sostituzione dell’apparecchio, in caso di interruzione del rapporto di lavoro con il conducente;
- devono essere scaricati al massimo entro 28 giorni per la carta del conducente (la precedente normativa prevedeva entro 3 settimane) ed entro 90 per l’unità di bordo.