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Quando si dice… RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

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Il vettore stradale di merci beneficia tradizionalmente del cosiddetto istituto della limitazione della responsabilità vettoriale. Con tale espressione ci si riferisce a una previsione normativa che, in caso di perdita o avaria delle merci trasportate, consente al vettore di risarcire non già l’effettivo valore commerciale del carico, bensì un importo (di entità tendenzialmente assai minore) indicato dalle norme applicabili al trasporto nel cui ambito è stato procurato il danno.

Quando è stato introdotto il limite della responsabilità vettoriale?

Con riferimento al settore dell’autotrasporto, la limitazione è stata introdotta con la L. 450 del 1985 che prevedeva un limite di responsabilità pari a 500 lire per ogni chilogrammo di portata utile del mezzo impiegato per il trasporto (nel caso di trasporti soggetti alle tariffe a forcella), oppure di 12.000 lire per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata (nel caso di trasporti esenti dal sistema delle tariffe a forcella). Con la legge n. 32 del 2005 si è giunti all’abrogazione del sistema delle tariffe a forcella e, contestualmente, alla modifica dell’istituto della limitazione della responsabilità vettoriale che, come si è visto, era sino a quel momento correlato all’abrogato sistema tariffario obbligatorio. In particolare, la L. 32/2005 introdusse una rilevante modifica al codice civile prevedendo, all’art. 1696, l’istituto della limitazione della responsabilità vettoriale. E così, l’art. 1696 cod. civ., nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2021, prevedeva (fatti salvi casi di dolo o colpa grave del vettore) un limite di responsabilità pari ad 1 euro per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata nei trasporti nazionali e pari a 8,33 DSP per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata nei trasporti internazionali di merci su strada assoggettati alla Convenzione CMR. Dal 1° gennaio 2022 la L. 233 del 2021 (legge di bilancio) ha apportato delle modifiche alquanto rilevanti alla disciplina della limitazione della responsabilità vettoriale disciplinata dal citato art. 1696 cod. civ.

Quali sono le modifiche introdotte con la legge di Bilancio?

La nuova formulazione della norma continua a prevedere la limitazione di 1 euro al kg per i trasporti di merci su strada in ambito nazionale e di 8,33 DSP per quelli internazionali. È stata introdotta, però, anche la previsione secondo cui per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari si applicano le limitazioni di responsabilità previste nelle rispettive normative di riferimento nazionali o internazionali. L’integrazione appare senz’altro opportuna, in quanto consente di disciplinare meglio i trasporti multimediali, che sempre maggiore rilievo assumono nella prassi quotidiana. In presenza di un danno alle merci verificatosi in un trasporto multimediale occorrerà, quindi, individuare la specifica tratta (terrestre, marittima, aerea, ecc.) nella quale si è verificato il danno o l’ammanco del carico e applicare al vettore multimediale la limitazione di responsabilità prevista dalla normativa applicabile a quella specifica tratta.

Come ci si regola nel caso in cui non sia possibile individuare con certezza la tratta in cui si è verificato il danno?

La fattispecie è tutt’altro che teorica: basti pensare, per esempio, al trasporto di un container consegnato chiuso e sigillato al vettore multimediale a Shanghai e restituito al destinatario a Milano con danni da bagnamento. È evidente che nella pratica potrebbe essere tutt’altro che semplice stabilire durante quale specifica fase del trasporto si sia verificato il danno. Al fine di disciplinare compiutamente anche tali frequenti fattispecie, è intervenuta un’ulteriore novella dell’art. 1696 cod. civ. Con la legge di bilancio, infatti, è stata introdotta una nuova ipotesi di limitazione della responsabilità vettoriale. In particolare il nuovo terzo comma della norma in commento stabilisce che «nel caso in cui il trasporto venga effettuato per tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata nei trasporti internazionali».

In generale, come sono state accolte tali modifiche al codice civile?

Le modifiche non possono che suscitare commenti favorevoli, posto che in tal modo si è adeguata la disciplina codicistica del contratto di trasporto alla più moderna evoluzione dei traffici, colmando una lacuna legislativa che avrebbe potuto penalizzare, sotto il fondamentale profilo della disciplina della responsabilità vettoriale, una modalità di trasporto di fondamentale importanza ai fini del riequilibrio modale.

Massimo Campailla
Massimo Campailla
Avvocato senior partner Studio Zunarelli
Scrivete a Massimo Campailla: parolediritte@uominietrasporti.it

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