È una questione spinosa, scaturita da una presunta discrasia di comportamento del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, rilevata dal TAR Lazio nella sentenza pubblicata il 28 giugno scorso, in materia di ammissione al beneficio della «riduzione compensata dei pedaggi autostradali» pagati dalle imprese di autotrasporto.
Ricordiamo che tale misura, attivata alla fine degli anni 90 e poi evoluta nel tempo per favorire l’utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale, trova la sua ragion d’essere nel decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451, che ha previsto l’assegnazione al Comitato centrale di risorse finanziarie, finalizzate alla «protezione ambientale» e alla «sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture», e ha affidato al ministero dei Trasporti il compito di emanare annualmente apposita direttiva al riguardo.
Cerchiamo, quindi, di ricostruire l’accaduto:
- la direttiva ministeriale n. 148 del 7 aprile 2020 si riferisce, tra l’altro, alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati negli anni 2019 e 2020 dalle imprese di autotrasporto con sede nel territorio dell’Unione europea, ma nulla dispone sul luogo di immatricolazione dei veicoli impiegati dalle imprese stesse, ai fini dell’individuazione dei soggetti ammessi al beneficio;
- in esecuzione di tale direttiva, il Comitato centrale ha adottato la deliberazione n. 2 del 24 aprile 2020, riferita ai transiti effettuati nel 2019. In essa, al Titolo I, sono individuati i soggetti destinatari del beneficio, gli scaglioni di fatturato globale annuo, la classe Euro dei veicoli interessati e la relativa percentuale di riduzione. Al Titolo II, in sede di istruzioni per la presentazione delle domande, è fatta menzione anche alle targhe estere dei veicoli, fra le quali sono espressamente citate quelle emesse da uno Stato non appartenente all’Unione europea;
- sempre con riferimento alla citata direttiva ministeriale, la deliberazione n. 4 del 10 giugno 2021, riferita ai transiti effettuati nel 2020, nel Titolo I non figurano innovazioni rispetto a quella dell’anno precedente, ma, nel Titolo II, con riferimento alle targhe dei veicoli, prevede che, per quelli immatricolati all’estero, occorre specificare lo Stato che ha rilasciato la targa, «considerando che sono ammessi comunque solo veicoli che circolano in Italia con licenza comunitaria»;
- quest’ultima deliberazione è stata impugnata davanti al TAR del Lazio da un Consorzio iscritto all’Albo degli autotrasportatori e composto da imprese con sedi nel territorio dell’Unione europea e anche in Paesi non appartenenti all’UE (per lo più di nazionalità turca), a nome delle quali presenta annualmente la domanda di riduzione compensata dei pedaggi, facendo leva sulla possibilità di indicare il fatturato aggregato dei propri iscritti. Il Consorzio ha rilevato, in particolare, la circostanza che, negli anni precedenti, non erano mai stati previsti ulteriori criteri per accedere alla riduzione dei pedaggi, tanto meno in ragione dello Stato di immatricolazione del veicolo, come risulterebbe dalle istruzioni fornite per la presentazione delle domande;
- il TAR, nelle motivazioni addotte per l’accoglimento del ricorso, fa esplicito riferimento alla difformità fra le due delibere adottate dal Comitato centrale in esecuzione della medesima direttiva ministeriale, per di più senza alcuna apparente motivazione. Richiama, inoltre, il divieto di discriminazione fondato, tra l’altro, sul luogo di immatricolazione del veicolo (ove appartenente al territorio di uno Stato membro dell’UE ovvero a un Paese terzo), imposto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.7, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/38/CE (di modifica della Eurovignette), ed espressamente riferito al regime di imposizione dei pedaggi. Il giudice amministrativo ritiene che tale divieto sia applicabile anche alla riduzione compensata dei pedaggi, in quanto «misura idonea a riflettersi sul regime impositivo nei riguardi degli operatori economici del settore».
In questa situazione, è ipotizzabile un’impugnativa della sentenza del TAR Lazio, supportata da adeguate motivazioni, da parte del Comitato centrale, anche perché quest’ultimo ha previsto la stessa preclusione per i veicoli immatricolati in uno Stato non appartenente all’UE nella delibera n. 7 del 10 maggio 2022, riferita alla riduzione dei pedaggi per i transiti effettuati nell’anno 2021.