Torniamo sulla questione dell’eccesso di velocità rilevato con tutor, perché un’interpretazione del Tribunale di Latina ha fornito nuovo “carburante” a chi ritiene che tali dispositivi andrebbero manutenuti e controllati con maggiore frequenza e regolarità.
IL FATTO
L’appello al tribunale era stato richiesto da un trasportatore, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, contro la decisione del giudice di pace di Terracina. Questi aveva respinto il primo ricorso verso l’ordinanza del Prefetto di Latina che sanciva il pagamento per un eccesso di velocità. Il camionista riteneva infatti che il giudice di prima istanza avesse considerato le contravvenzioni correttamente elevate, nonostante l’accertamento del superamento della velocità media fosse stato effettuato con un’apparecchiatura priva di omologazione e di controllo periodico di funzionalità.
LA DECISIONE
Nell’appello, a cui la Prefettura della città laziale non si è presentata, il ricorrente si è visto riconoscere le sue ragioni. Il tribunale ha infatti stimato che l’appello fosse fondato, perché non era stata fornita la prova che il tutor, pure omologato in origine e tarato anno per anno, fosse stato controllato per quanto riguardava la sua funzionalità.
A questo proposito l’organo appellato si è rifatto ad una circolare del ministero dell’Interno (300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017). Dopo avere esattamente distinto i controlli di taratura da quelli di funzionalità, la circolare spiegava che questi ultimi vanno effettuati secondo precise istruzioni e fatti confluire in un documento specifico. In altri termini, chi esegue le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche, deve «redigere un verbale, secondo l’art. 2700 del Codice Civile, nel quale dia atto delle operazioni effettuate e dell’esito delle stesse… Il verbale sottoscritto deve poi essere conservato, unitamente agli altri documenti inerenti al dispositivo o sistema, presso l’ufficio dell’organo di polizia stradale utilizzatore».
Ne deriva che, contro la contestazione dell’autotrasportatore, questa documentazione doveva essere tempestivamente depositata in giudizio, cosa che non è avvenuta. Non basta infatti la semplice dichiarazione, contenuta nel verbale di contravvenzione, che il dispositivo era stato sottoposto a verifiche di funzionalità non meglio specificate, una conclusione a cui era arrivata anche la Cassazione con la sentenza n.1283/22.
LE CONSEGUENZE
La mancanza della documentazione necessaria – ha concluso il tribunale – comporta la nullità dell’accertamento e quindi l’annullamento della multa.
La Prefettura di Latina è poi stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell’avv. Iacovacci, procuratore antistatario.
Piccola nota a margine: antistatario è l’avvocato che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. In tal modo può chiedere che, in caso di esito vittorioso del giudizio, il giudice condanni la controparte a pagare le spese legali direttamente a suo favore.