Ogni attività imprenditoriale, se non corredata di un’adeguata documentazione contrattuale, anche a distanza di tempo può riservare brutte sorprese. Niente di necessariamente irrimediabile, anche se, per giungere a una compiuta definizione legale, è poi necessario a posteriori un dispendio di risorse, tempo ed energie. Nel caso di specie è evidente che l’organizzazione gestionale dell’attività nascondeva una falla, in cui si è andato a incuneare un problema di illegittimo affidamento di trasporto all’insaputa del primo vettore contrattuale, con effetto boomerang sulla filiera. In più occasioni, in questa rubrica, si è trattato dell’azione diretta prevista dall’art. 7 ter D. Lgs. 286/2005, evidenziandone la portata applicativa di responsabilità solidale, che si propaga come un’onda sulla catena del trasporto. Va da sé che l’impiego di efficaci strumenti contrattuali costituisce un importante strumento di controllo e di monitoraggio al rischio di esposizione di richieste di pagamento a titolo di azione diretta, anche quando tali richieste si basano – come nel caso di specie – su errati presupposti di diritto. Alla luce dell’ormai noto divieto del doppio passaggio di subvezione, è evidente che le richieste fatte valere da operatori non autorizzati possano essere validamente respinte. Nel caso di specie, suggerirei di riscontrare tempestivamente la domanda fatta valere nei vostri confronti, per respingerla con fermezza, facendola semmai rimbalzare ai danni del vostro fornitore. In questo caso, infatti, potrebbe essere utile e opportuno responsabilizzare il vostro subvettore per avere violato una norma di legge (pur in assenza di contratto che vi avrebbe maggiormente tutelato). Ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 286/2005, «il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo». Di conseguenza, l’eventuale contratto tra primo e secondo sub-vettore dovrebbe intendersi radicalmente nullo ai sensi di legge. E tale nullità rende quindi inammissibile la richiesta di pagamento contro di voi formulata ai sensi dell’art. 7-ter D.Lgs. Infatti, la disciplina in materia di azione diretta può trovare applicazione esclusivamente in presenza di un valido contratto di sub-vezione e non laddove questo contratto sia qualificato come nullo dalla legge. La richiesta di pagamento formulata in questo caso può non solo essere respinta in quanto infondata e contraria alla legge, ma anche essere contestata nella quantificazione addotta, se non adeguatamente dimostrata. In questi casi, infatti, i documenti devono attestare l’esecuzione del trasporto indicato in fattura, da parte della società reclamante, mediante apposizione di timbri e firme a essa riferibili.
Sul fronte del committente, ogni rischio di danno reputazionale commerciale potrà essere soffocato solo mostrando interesse e volontà risolutiva della questione. In ogni caso, quando affiorano, a distanza di tempo, amare sorprese, la prima verifica documentale da compiere è quella che riguarda l’accertamento della decorrenza dei termini prescrizionali. Controlli bene, al riguardo quando è stato eseguito il trasporto in questione, perché se risale, per esempio, ai primi mesi del 2018, ogni diritto di credito vantato potrebbe essere travolto dalla intervenuta prescrizione annuale, ex art. 2951 c.c.