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Tempi di guida: un’azienda di autotrasporto non può trasferire a terzi la propria responsabilità

La Corte di Giustizia UE ritiene in contrasto con le norme europee una legge austriaca che permette al responsabile dell'impresa di designare una persona quale incaricato del rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, impedendo così il controllo dell'onorabilità dell'azienda e permettendo a questa di continuare a esercitare l'attività di trasporto merci

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La fattispecie di cui ci occupiamo oggi riguarda una sentenza della Corte di Giustizia europea relativa a una legge austriaca, che però fissa un principio valido per tutti gli Stati aderenti all’Unione. Come vedremo, la Corte riterrà che la normativa nazionale che consente di trasferire la responsabilità penale per infrazioni gravi sui tempi di guida e di riposo dei conducenti dall’impresa a una terza persona violi le norme comunitarie.

IL FATTO 

Tutto prende il via da una controversia tra l’autorità amministrativa distrettuale di Lilienfeld (Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld), in Austria, e un’addetta di un’azienda locale di trasporti su strada, la H.Z. Gmbh. L’autorità le aveva inflitto, a gennaio 2019, diverse sanzioni per la violazione delle norme UE che riguardavano il rispetto dei periodi di guida e di riposo dei conducenti. L’addetta era infatti stata nominata dall’azienda responsabile dell’applicazione della legge sulle sanzioni amministrative (Verwaltungsstrafgesetz – VStG) e, in questo senso, l’autorità amministrativa l’aveva accusata di non aver pianificato l’orario di lavoro di uno dei conducenti impiegati dall’impresa, in modo da consentirgli di rispettare le ore di guida giornaliere ex Regolamento UE 561/2006, nonché gli obblighi relativi all’uso del tachigrafo (Regolamento UE 165/2014).
A maggio 2020, però, il Tribunale amministrativo regionale della Bassa Austria (Landesverwaltungsgericht Niederösterreich), ovvero il giudice del rinvio, aveva annullato la decisione dell’autorità amministrativa, ritenendo che le disposizioni richiamate della VStG non costituissero una base giuridica sufficiente per le sanzioni inflitte. Questo perché, oltre alle motivazioni di seguito illustrate, «il procedimento amministrativo al termine del quale erano state adottate le sanzioni non consentiva di giungere a un controllo dell’onorabilità dell’azienda e quindi a un’eventuale sanzione di quest’ultima».
Ma questa interpretazione del Tribunale trova un ostacolo, nel luglio del 2021, nella Corte amministrativa (una sorta di Consiglio di Stato d’Oltralpe) che , a sua volta, annulla la sentenza del TAR della Bassa Austria, ritenendo che questi non dovesse verificare se la sanzione fosse stata inflitta in modo tale da dare luogo a un controllo vincolante di onorabilità. «La valutazione del giudice del rinvio secondo cui, per quanto attiene alle violazioni … sui periodi di guida e di riposo dei conducenti, ciò riguardi solo il gestore e non il responsabile nominato… – dice questa sentenza – non risulterebbe dal Regolamento UE 1071/2009. Inoltre l’osservazione per cui l’imposizione di una sanzione solo al dipendente responsabile non consentiva di privare l’impresa di trasporti su strada interessata dell’autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore «è irrilevante ai fini del procedimento, poiché quest’ultimo non riguarda tale revoca». Infine, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento 1071/2009 sembra anzi suggerire che, nell’ambito della procedura di revoca, si debba tener conto anche delle sanzioni imposte ai dipendenti responsabili, in quanto “persone interessate” individuate dallo Stato membro (art. 9 della VStG). 

LA DECISIONE

Vistasi annullata la sentenza e chiamato quindi a ripronunciarsi sul procedimento amministrativo di natura penale, il TAR austriaco, per nulla convinto della decisione avversa, aveva deciso di sospendere il tutto e di chiedere alla Corte di giustizia UE un chiarimento sull’art. 22 del Regolamento UE 1071/2009, in combinato disposto con l’art. 6, paragrafo 1, sempre di tale regolamento. 
La domanda era se quelle norme fossero in contrasto con una normativa nazionale per cui una persona che fa sorgere la propria responsabilità penale per le infrazioni commesse all’interno di un’impresa di trasporti su strada e la cui condotta è presa in considerazione per valutare l’onorabilità di tale impresa può designare un’altra persona come incaricato responsabile del rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione sui periodi di guida e di riposo dei conducenti. Questo non tanto per “scaricare il lavoro”, ma allo scopo di trasferire a quest’ultima persona la responsabilità penale per le violazioni di quelle disposizioni europee, qualora il diritto nazionale non consentisse di prendere in considerazione le infrazioni così imputate all’incaricato per valutare se l’impresa di trasporto soddisfacesse il requisito dell’onorabilità.

LE CONSEGUENZE

Alla fine, dunque, l’intricata querelle è stata esaminata lo scorso 11 maggio dalla Corte di giustizia (Causa C-155/22) e la decisione pare porre dei paletti significativi alla materia.
Secondo la Corte, infatti, la legge austriaca sulle sanzioni amministrative (VStG) consente effettivamente a un’impresa di trasporti su strada di designare una persona come preposta responsabile del rispetto delle normative del diritto dell’Unione di cui al Regolamento 1071/2009. Quindi per la legge della patria di Mozart è possibile trasferire la responsabilità penale per le infrazioni alle normative del diritto UE commesse nell’esercizio delle attività di trasporto su strada di tale impresa e questo impedisce che la condotta della persona così designata sia presa in considerazione per valutare il requisito di onorabilità dell’impresa, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. 
Ma – dice la Corte – questo è in sostanza un escamotage per impedire il controllo dell’onorabilità dell’impresa. Di conseguenza, la legge austriaca viola l’art. 22 del Regolamento 1071/2009 e impedisce che sia rimessa in discussione l’onorabilità delle imprese di trasporto su strada e quindi l’adozione di sanzioni nei loro confronti. E questo anche se i responsabili incaricati debbano essere considerati, rispetto a tali imprese, come “persone interessate” e abbiano commesso gravi infrazioni alle normative del diritto UE  di cui all’art. 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b).
Quindi la domanda del TAR austriaco ha una risposta positiva. L’art. 22 del Regolamento, in combinato disposto con l’art. 6, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, osta (ovvero è in contrasto) alla  normativa austriaca richiamata, per cui un’impresa di trasporti su strada non può esonerarsi dalla propria responsabilità di rispettare i tempi di guida e di riposo dei conducenti trasferendola su una terza persona. Conseguentemente le infrazioni imputate a questo terzo devono essere tenute in considerazione per valutare se l’impresa soddisfa o meno il requisito di onorabilità.
Di questa sentenza il legislatore austriaco dovrà assolutamente tenere conto – così come altre normative simili dei Paesi UE – e quindi modificare o addirittura abrogare la parte ostativa della legge in questione.

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