Oggi parliamo dei casi in cui veicoli di trasporto merci possono circolare in esenzione nei giorni di divieto fissati dal calendario. L’occasione è data da una sentenza del giudice di pace di Tortona (RG 321/23), inviataci dall’avv. Marco Monga che ringraziamo per la segnalazione.
IL FATTO
La vicenda prende il via col ricorso al giudice di un’azienda di trasporto e di un suo conducente contro un verbale della Polizia stradale di Alessandria, con patente di guida e documenti di circolazione ritirati. La multa era stata inflitta ai sensi dell’art. 6, comma 12 Codice della Strada, in quanto il complesso veicolare (trattore+semirimorchio) «circolava sulla A21 in violazione dell’ordinanza prefettizia di sospensione temporanea della circolazione nei giorni di divieto fissati nell’apposito calendario».
I ricorrenti hanno però evidenziato all’organo giudicante che, poiché il divieto di circolazione dei veicoli adibiti ad autotrasporto è disciplinato tra l’altro dal Decreto del ministero dei Trasporti n. 392 del 13.12.2022, all’art. 3, comma 1 di questa normativa (Agevolazioni per i veicoli da/verso l’estero), si specifica che «per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto… è posticipato di ore quattro». Ora il trasporto di cui si parla proveniva dalla Spagna, come rilevato dalla lettera di vettura internazionale (carico della merce presso Castellbisbal), per cui – affermavano azienda e autista – non era stata commessa alcuna violazione, visto che il controllo era avvenuto alle ore 10.07, quando il veicolo poteva ancora liberamente circolare.
A seguito del deposito del ricorso, la Prefettura di Alessandria chiedeva di contro la conferma del provvedimento impugnato, argomentando che il DM 392/2022 non sarebbe applicabile nella fattispecie, perché per “veicoli” si dovrebbe intendere l’intero complesso veicolare (trattore+rimorchio), mentre nel caso specifico solo il rimorchio proveniva dall’estero.
LA DECISIONE
Il giudice piemontese ha dato però ragione all’azienda, deducendo che il veicolo poteva liberamente circolare poiché l’agevolazione relativa all’orario di circolazione ha per oggetto tutti i veicoli, compresi, ai sensi dell’art 47 Cds, comma 1, lett. i), rimorchi e semirimorchi.
Il semirimorchio in oggetto era indiscutibilmente proveniente in origine dall’estero (porto di Barcellona) e allo scarico nel porto di Savona era stato agganciato a un trattore presente in Italia. È un chiaro caso, quindi, di trasporto combinato marittimo, per cui rientra perfettamente nell’agevolazione per il trasporto intermodale prevista dall’art. 6, comma 6 del DM 392/2022 che recita: «Il divieto (di circolazione – ndR) … non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia, combinato ferroviario o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco». Con la precisazione che la norma impone che la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita «non possa in nessun caso superare i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco». Nel caso in esame la percorrenza del mezzo era stata di 137 km.
LE CONSEGUENZE
In sostanza, l’organo giudicante ha riaffermato che il principio stabilito nel DM 399/2022, art, 3 comma 1 («per i veicoli provenienti dall’estero, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto di cui all’art. 2 è posticipato di ore quattro») è applicabile anche ai soli semirimorchi provenienti dall’estero con un trasporto intermodale e non solo al complesso veicolare costituito dal trattore-rimorchio.
Di conseguenza il verbale è stato annullato e le spese compensate.