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Manca la notifica della multa? La successiva sanzione è illegittima

Secondo il giudice di pace di Guardia Sanframondi (Benevento) l’obbligo di comunicazione dei dati ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. E se manca la prova che questa notifica è avvenuta, non si può punire la mancata comunicazione

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Oggi esaminiamo una fattispecie piuttosto comune ovvero la non comunicazione dei dati del conducente a seguito di una multa che comporta perdita di punti patente e relativa sanzione. Ci riferiamo a una sentenza del giudice di pace di Guardia Sanframondi (Benevento), al quale era stato sottoposto un ricorso di un’azienda di trasporto contro un’ordinanza/ingiunzione della Prefettura di Benevento.

IL FATTO

L’ordinanza contestata, notificata a mezzo PEC, riguardava un verbale di accertamento di eccessiva velocità, però non si riferiva all’infrazione in sé, ma alla violazione dell’art. 126 bis del D. Lgs. 285/92, ovvero al fatto che il conducente del veicolo non aveva comunicato i suoi dati come da legge. Il ricorrente, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, chiedeva però l’illegittimità del provvedimento, mentre la Prefettura non presenziava al processo, presentando solo la documentazione e alcune note di controdeduzioni con le quali proponeva il rigetto del ricorso. Esaminate le carte, il giudice di pace beneventano dava ragione al trasportatore. Vediamo con quali motivazioni.

LA DECISIONE

Il giudice Alfredo Mancini innanzitutto rilevava che il ricorso era stato tempestivamente proposto, perché pervenuto nel termine legale di 30 giorni (presunta violazione notificata il 13/10/23 e ricorso arrivato in cancelleria per via telematica in data 03/11/2023). Spiegava poi il giudice che «il ricorrente muove censure sia alla legittimità della ordinanza ingiunzione, sia alla legittimità del verbale», ma che il motivo che assorbe anche gli altri elementi di opposizione è la mancata notifica del verbale per eccesso di velocità. Infatti «l’omessa o negativa risposta all’invito dell’Amministrazione a comunicare gli estremi del conducente del veicolo con cui sia stata commessa l’infrazione, pur venendo definita con verbale di accertamento separato, trae origine dalla prima contestazione, pertanto il verbale di contestazione con cui si accerta la violazione dell’art. 142 del Codice della Strada deve essere regolarmente notificato al conducente!».
Come è noto, l’art. 201 del Codice della Strada impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine dei 90 giorni dalla commessa violazione, con la conseguenza che «la notifica omessa o tardiva rende illegittima la sanzione, nonché gli atti che derivano da questa».
È un principio che viene espresso e avvalorato da diverse pronunce della Cassazione, secondo cui «l’obbligo di comunicazione ex art. 126-bis del codice della strada può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva del verbale di accertamento dell’infrazione presupposta», e questo perché tra il termine della notifica delle multe contestate e la notifica effettiva passa pochissimo tempo. In altri termini, come dice sempre la Corte Suprema, «… la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi».
Stabilito che il verbale per la multa va sempre notificato e nei tempi previsti, è la Pubblica Amministrazione che deve dimostrare di aver proceduto regolarmente alla notifica del verbale presupposto n. 9928/2022 (quello che sanziona la multa per eccesso di velocità). Ma se questa prova manca, la Prefettura non può dirsi in possesso di un titolo idoneo «a far sorgere l’obbligo in capo al presunto trasgressore di comunicare i predetti dati, e dunque di sanzionare laddove il cittadino non vi provveda tempestivamente». In altre parole, se la notifica del verbale di multa non viene provata in giudizio coi relativi documenti l’onere probatorio non viene assolto. Ed è proprio questo il caso in esame, in quanto nella documentazione presentata all’organo giudicante dalla Prefettura di Benevento «non vi è prova della notifica del verbale presupposto n. 9928/2022».

LE CONSEGUENZE

In mancanza, dunque, di prova della notifica – conclude il giudice – il ricorso va accolto e conseguentemente va annullata l’ordinanza impugnata (violazione sulla comunicazione dei dati). Inoltre «la facoltà di stare in giudizio personalmente è motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti».
La sentenza è poi stata dichiarata provvisoriamente esecutiva, in attesa di un eventuale secondo grado.

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