Confermo che le sanzioni in oggetto riguardano la violazione dell’art. 7, comma 4, del D.Dlgs. 286/2005, il quale prevede che «Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta … gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all’articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore e al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme».
Per tali ragioni, in primo luogo rilevo che non vi siano i presupposti per contestare efficacemente i verbali emessi (il che, peraltro, risulterebbe antieconomico). Al fine di evitare l’applicazione di analoghe sanzioni, è opportuno fare in modo che la vostra impresa di trasporto si munisca di un foglio di istruzioni scritte che, debitamente timbrate e firmate, potranno essere tenute a bordo del veicolo da parte di tutti i vostri autisti.
Occorrerà far presente agli autisti che è loro obbligo esibire le istruzioni scritte in caso di controllo stradale e assicurarsi che sia dato atto a verbale della presenza di tali istruzioni scritte.
A ben vedere, a norma dell’art. 180 del Codice della Strada, vi è una lista di documenti che devono essere tenuti a bordo del mezzo per non incorrere in sanzioni da parte degli agenti accertatori (tra questi, si segnalano, a titolo non esaustivo, il contratto di assicurazione e il contratto di noleggio del mezzo, se esistente).
La necessità di una corretta compliance documentale con la normativa di settore riveste primaria importanza per un’azienda che opera nel settore dei trasporti, non solo per evitare pregiudizi economici a seguito della irrogazione di sanzioni, ma anche per evitare ripercussioni negative nei rapporti con la clientela. Il principio della solidarietà passiva tra i responsabili di violazioni, infatti, comporta che i verbali di accertamento siano notificati anche ai committenti, con ciò creando evidenti disagi nella gestione del rapporto commerciale.
Tale esigenza è tanto più avvertita se si considera l’intensificazione dei controlli su strada, come dimostrano, per esempio, le reiterate campagne organizzate dal Network europeo delle polizie stradali Tispol. Tali iniziative, infatti, comportano uno spiegamento di polizia sulle principali arterie del territorio italiano, per effettuare controlli straordinari su camion.
L’obiettivo perseguito è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, in uno spirito di prevenzione, informazione e controllo. In ogni caso è importante che gli autotrasportatori siano sempre in regola con i documenti a bordo del mezzo, a prescindere dall’intensità, più o meno elevata, del “rischio-multa”, nella convinzione che la legalità è una regola aurea da tenere sempre a mente.