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Perdita della merce: quando il vettore perde il diritto di rivalsa nei confronti del subvettore

Secondo la Cassazione, il vettore può rivalersi sul sub-vettore che perde la merce, ma deve fare i conti con una prescrizione che decorre dal momento in cui la consegna della merce stessa sarebbe dovuta avvenire. Ecco il perché

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Oggi parliamo di perdita delle merci e della responsabilità in caso di contratto di sub-trasporto. Il vettore ha diritto di rivalsa nei confronti del sub-vettore? E se sì, questo diritto può cadere in prescrizione? E infine: se il diritto si può prescrivere, da che momento parte la prescrizione? A tutte queste domande ha cercato di rispondere una sentenza della Cassazione Civile, la n. 32976 del 9 novembre 2022. Vediamo la causa, chiedendo ai nostri lettori un po’ di pazienza per la materia veramente intricata.

IL FATTO
IN PRIMO E SECONDO GRADO

La vicenda giunta in Cassazione riguardava un ricorso di un Consorzio contro una decisione della Corte d’Appello di Milano n. 5233/2018. In base a un contratto, il committente aveva affidato a un vettore il trasporto di due partite di prodotti cosmetici da magazzino a magazzino. Per il trasporto il vettore si era avvalso di un consorzio che, a sua volta, aveva affidato l’esecuzione del compito a una propria consorziata (entrambi questi ultimi dunque sub-vettori). Ma il furgone e il suo carico erano stati rubati e dunque la merce, che sarebbe dovuta essere consegnata il 25 giugno 2013, non arrivò mai a destinazione. Il committente chiese dunque al vettore l’adempimento del contratto di trasporto per un valore di oltre 70 mila euro e il vettore cercò di rifarsi sui sub-trasportatori per la responsabilità dell’incidente.

Nel giudizio di primo grado, in particolare, il vettore chiese la condanna del consorzio, della consorziata di questi e della sua assicurazione. Questi tre soggetti ovviamente si opposero alla richiesta, chiedendone il rigetto con una serie di eccezioni tra cui – ai nostri fini – rileva quella della prescrizione breve annuale dell’azione di garanzia e manleva della chiamante in causa verso i sub-vettori (art. 2951 del Codice civile). Secondo i chiamati in causa, questa norma stabilisce infatti che il vettore decada dal diritto di rivalsa nei confronti del sub-vettore se, entro il termine di un anno, non proponga alcuna azione a tutela dei propri diritti.
Il Tribunale di Milano non accolse però questa interpretazione, per cui condannò sì il vettore al pagamento nei confronti del committente, ma ne accolse la domanda di manleva e di conseguenza condannò il consorzio e la sua consorziata a tenere indenne il vettore dalla somma pagata, rigettando la domanda di manleva del subvettore.

La sentenza venne poi impugnata in secondo grado con tre motivi: l’omessa pronuncia dell’intervenuta prescrizione ex articolo 2951 c.c.; la mancata considerazione dell’esimente del caso fortuito e della limitazione della responsabilità vettoriale; la non considerazione che parte della merce era stata comunque recuperata. Ma la Corte di Appello milanese respingeva l’appello e confermava la prima sentenza.

I MOTIVI DEL RICORSO IN CASSAZIONE

Ed eccoci giunti in Cassazione, dove il ricorso era basato su un’unica motivazione. Per i ricorrenti (il consorzio e la sua consorziata) la Corte territoriale, travisando i principi sottesi al contratto di sub-trasporto, avrebbe rigettato l’eccepita prescrizione della domanda di manleva del vettore contro i sub vettori, ritenendo che il termine prescrizionale breve di cui all’articolo 2951 c.c. cominciasse a decorrere dall’esercizio dell’azione da parte dell’attore, in palese violazione del dettato normativo di cui all’articolo 2951 c.c.
La Corte avrebbe cioè pensato che il vettore avrebbe potuto far valere i propri diritti nei confronti dei sub-vettori soltanto a far data dall’esercizio nei suoi confronti dell’azione di responsabilità per la perdita del carico. Prima di tale data, secondo i giudici di appello, il vettore non avrebbe avuto alcun interesse ad agire nei confronti degli odierni ricorrenti. Da queste argomentazioni ne discenderebbe il mancato decorso del termine prescrizionale di un anno dei diritti derivanti dal contratto di sub-trasporto.
In termini pratici, il vettore avrebbe ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del primo grado il 18 settembre 2014 e, successivamente, avrebbe chiamato in causa i sub-vettori con atto di citazione del 20 gennaio 2015. Quindi – deducono i ricorrenti – il giorno in cui parte la prescrizione è quello dell’azione principale promossa dall’attore, interpretazione secondo loro sbagliata e avvalorata generalmente dalla giurisprudenza secondo cui, in materia di sub-trasporto, non è configurabile una responsabilità solidale dei diversi vettori. Nel caso di ammanchi di merci verificatisi in un trasporto nell’ambito del quale il vettore si sia avvalso di un sub-vettore, l’azione del vettore nei confronti del sub-vettore discende da un rapporto distinto (contratto di sub-trasporto). Quando il vettore si impegna cioè a eseguire il trasporto avvalendosi di un sub-vettore con il quale conclude un altro contratto di trasporto, si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente, con la conseguenza che, nell’ambito del secondo contratto, il sub-trasportatore è tenuto verso il proprio mittente che ha qualità di vettore nel primo contratto. Tornando al caso specifico, con riferimento alla mancata riconsegna della merce a causa del furto, la prescrizione annuale di cui all’articolo 2951 c.c. decorre non dal giorno del furto, ma dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire (25 giugno 2013). È infatti solo a partire dal momento stabilito per la riconsegna delle cose che sussiste la possibilità di esercitare il diritto al risarcimento del danno, poiché tale momento coincide con quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione di riconsegnare le cose trasportate. In altri termini, è soltanto dal momento della mancata riconsegna delle merci, alla data convenuta nel contratto di sub-trasporto, che sorge l’interesse del vettore ad agire nei confronti dei sub-vettori e a far valere nei loro confronti i propri diritti.

LA DECISIONE

Vediamo allora cosa ha deciso la Cassazione. Prima considerazione: è scontato che, in ambito di sub-trasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del committente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria che siano imputabili al sub-vettore. Peraltro, nel contratto di sub-trasporto, è pure appurato che il vettore assume la qualità di sub-mittente e, quindi, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente.
Però – dice la Corte suprema – la sentenza che taglia la testa al toro è quella della Cassazione n. 4728/1992, che spiega come «i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno… ma come afferma l’art. 2951, comma 3, c.c., il termine della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione».
Insomma, il diritto del sub-mittente a essere risarcito dal sub-vettore deriva dal contratto di sub-trasporto come conseguenza della perdita delle cose consegnate al sub-vettore per il trasporto, ma non dall’esercizio dell’azione in confronto d’esso sub-mittente, vettore nell’ambito del contratto di trasporto. Il mancato esercizio nei suoi confronti dell’azione di danni non è di impedimento all’esercizio da parte sua del proprio diritto. Quando dunque la Corte d’Appello ritiene che il vettore, prima dell’esercizio dell’azione da parte del suo committente, non avesse un interesse concreto ad agire nei confronti dei sub-vettori, sbaglia – ed è per questo che fa decorrere erroneamente il termine annuale di prescrizione della domanda di manleva dall’esercizio della domanda principale.

LE CONSEGUENZE

Il principio generale, in buona sostanza, secondo la Corte Suprema, è che, nell’ambito della responsabilità per perdita delle merci in materia di sub-trasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’articolo 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire. Tale domanda di manleva trova la propria causa nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l’interesse del vettore ad agire contro il sub-vettore e a far valere nei suoi confronti i propri diritti.

Alla luce di questa decisione, la sentenza d’appello (e di riflesso quella del primo grado) risulta illegittima per contrarietà a norme di diritto e quindi viene cassata e rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi sopra enunciati e stabilire le spese del giudizio di legittimità.

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