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Per chi circola con un veicolo sequestrato la revoca della patente non è più automatica

La Corte Costituzionale ha stabilito la parziale illegittimità dell’art. 213, comma 8, del Codice della strada, nella parte in cui dispone l’automatismo della revoca della patente di guida nei confronti di chi ha la custodia di un veicolo sequestrato, lasciando al Prefetto la valutazione se ritirarla o meno

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Una sentenza della Corte Costituzionale (n.246/2022) apre uno spiraglio per chi, circolando con un veicolo sequestrato, si sia vista revocare la patente. Mentre infatti in precedenza la patente, in presenza di questa ipotesi, veniva ritirata in automatico, dopo la decisione della Corte sarà il Prefetto a stabilire, con una certa discrezionalità, se revocare o meno il documento di guida.

IL FATTO

Ma cominciamo dall’inizio. Il giudice di pace di Sondrio aveva sollevato davanti alla Corte la questione di costituzionalità dell’art. 213, comma 8, del nuovo Codice della strada, «nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente». La questione era stata sollecitata da un ricorrente che aveva circolato con un veicolo oggetto di sequestro (perché sprovvisto di copertura assicurativa) e a cui, in aggiunta alla sanzione amministrativa, era stata revocata automaticamente la patente, secondo l’art. 213 sopra indicato. Per il giudice di pace, la revoca automatica viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Costituzione), perché il ritiro della patente appare di gravità, se non superiore, almeno pari alla sanzione principale, quella pecuniaria, determinando una limitazione della libertà personale «eccessiva rispetto alla carica di offensività della condotta contra legem». In generale – dice l’organo giudicante di Sondrio – la revoca della patente è infatti disposta nei confronti di condotte ben più gravi, come per chi si mette alla guida di un veicolo sotto l’effetto di alcol o stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 cod. strada) o di chi sia privo, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici abilitanti alla guida (art. 130 cod. strada). In questi casi ci sarebbe un pericolo per l’incolumità dei cittadini nella circolazione stradale e per l’ordine pubblico, che invece mancherebbe nel caso specifico.
L’Avvocatura generale dello Stato si era opposta alla contestazione, affermando che «non è irragionevole la scelta del legislatore di comminare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida anche per un illecito amministrativo che non può essere qualificato, di per sé, come un abuso del titolo di guida». Ma in appello il Tribunale di Padova confermava la tesi del giudice lombardo e la questione finiva davanti alla Corte Costituzionale. L’ipotesi, va sottolineato, si riferisce al caso di guida abusiva di chi ha assunto la custodia del veicolo in sequestro, proprietario o meno.

LA DECISIONE

La Corte ha disposto che, in caso di accertamento della violazione del citato art. 213 CdS, la misura della revoca della patente non rappresenta un atto dovuto da parte della Prefettura, la quale dovrà operare una valutazione delle circostanze rispetto al caso concreto, dando in questo modo una certa discrezionalità al Prefetto. Nella vecchia normativa la sanzione accessoria era la sospensione del titolo abilitativo alla guida da uno a tre mesi, sanzione che «poteva essere graduata in relazione alle circostanze del caso e alla maggiore o minore gravità della condotta», e non la revoca della patente, che ora la norma fissa oltretutto in modo automatico. Un tale inasprimento – dice la Consulta – viola il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito, che deve trovare applicazione con riferimento «alla generalità delle sanzioni amministrative», come più volte stabilito in parecchie sentenze della Corte stessa. L’automatismo del provvedimento prefettizio, inoltre, è per la Corte contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, che, nel disporre la misura di sicurezza del sequestro, può consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare – in presenza di determinate condizioni – a fare uso della patente di guida.
La revoca della patente, in altri termini, può essere prevista come sanzione accessoria anche per la sua forte deterrenza nel contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale (guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti, ad esempio), ma non va applicata sempre e comunque a prescindere dalla gravità del fatto e dalla condotta di chi mette in circolazione un veicolo assoggettato al vincolo del sequestro, a causa di una precedente violazione dello stesso codice. L’automatismo della revoca preclude al Prefetto – e al giudice in sede di impugnazione – di valutare la necessità della revoca della patente, sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia, sia riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita nella sua quotidianità e del lavoro.

LE CONSEGUENZE

In conclusione, la Consulta ha stabilito che la sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, «non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all’autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata». Ha pertanto sancito la parziale illegittimità dell’art.213, comma 8, del Codice della strada (“Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa»), nella parte in cui dispone l’automatismo della revoca della patente di guida.
Il ministero dell’Interno (circolare n.2022/1587) ha successivamente fornito alcune indicazioni per orientare l’esercizio della discrezionalità, come la verifica del comportamento concreto del trasgressore nominato custode del veicolo o del proprietario nominato custode che abbia agevolato il fatto del trasgressore, controllando ad esempio se ci sia stato cioè pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica (nel qual caso la revoca della patente non sarebbe sproporzionata).
La circolare del ministero conclude richiamando l’attenzione sulla circostanza che la Corte Costituzionale è intervenuta soltanto sull’art. 213, comma 8 e non anche sull’art. 214, comma 8 – che tratta del fermo amministrativo del veicolo – con la conseguenza che in caso di violazione di quest’ultimo articolo è prevista la revoca “automatica” della patente di guida per colui che ha assunto la custodia di un veicolo sottoposta alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, senza alcuna discrezionalità da parte delle Prefetture. Una disparità di trattamento che probabilmente dovrà essere in futuro esaminata dalla Consulta.

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