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Tachigrafo: utilizzare il selettore di attività non è un obbligo

Una decisione del giudice di pace di Verona spiega come si tratti di una mera facoltà. Il trasportatore deve essere abilitato a introdurre manualmente i dati, ma non è necessariamente obbligato a farlo e non può essere multato per questo motivo

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La sentenza di cui ci occupiamo oggi ci viene suggerita da Chiara Melotto, avvocato veronese che l’ha seguita con successo. Si tratta di un tema che ormai ha una decisa direzione giurisprudenziale, ma «la cui violazione – come giustamente osserva l’avv. Melotto – ad oggi, viene continuamente ed erroneamente contestata dagli organi di polizia stradale sul territorio nazionale». Stiamo parlando dell’utilizzo del selettore di attività del cronotachigrafo. Come i nostri lettori certamente sapranno, il conducente del veicolo può agire manualmente sull’apposito selettore, individuando di volta in volta il simbolo relativo all’attività che sta compiendo (guida, riposo, ecc.). Confrontando questi dati con la scala dei tempi, si può conoscere il minutaggio che è stato dedicato a una certa attività.
La domanda che ci si pone al riguardo è se sia obbligatorio l’uso del selettore oppure costituisca una mera facoltà lasciata al giudizio dell’autista? Vediamo come si è espresso il giudice veneto.

IL FATTO  

La vicenda ha inizio con alcuni verbali di contravvenzione – 52 euro a verbale – comminati dalla Polizia locale di Verona a un conducente di autocarro per la violazione dell’art 34, commi 3 e 5, Regolamento UE 165/2014. Queste norme si riferiscono all’utilizzo delle carte conducente e dei fogli di registrazione del tachigrafo e, in particolare, alle regole per l’inserimento dei dati di guida/riposo. Secondo la Polizia veronese il trasportatore non avrebbe utilizzato correttamente il selettore delle attività, tralasciando di inserire a mano nell’apparecchio i dati riferiti ad altri lavori e/o disponibilità. Dai grafici delle attività del conducente si evidenziava infatti che questi tempi non erano stati inseriti per permettere all’addetto al controllo di rilevare i tempi di lavoro del conducente (ex art. 3, lett. a e b,Direttiva 2002/15/UE).

LA DECISIONE

L’autotrasportatore ricorreva così al giudice di pace della città di Romeo e Giulietta. Questi sottolineava che, leggendo il Regolamento UE, non si desume un obbligo di utilizzo del selettore delle attività bensì soltanto la facoltà per i conducenti di inserire un’attività diversa da quella automaticamente immessa dal tachigrafo, quando il conducente effettivamente svolga tale attività.
Dagli stampati delle attività registrate dal cronotachigrafo risultava in realtà un’alternanza di attività ‘guida-pausa-lavoro’, il che dimostra che il conducente ha utilizzato manualmente il commutatore. «Diversamente – dice la sentenza – si sarebbe registrato ‘guida-lavoro-riposo’ come proposto automaticamente dal tachigrafo. L’utilizzo del commutatore si evince inoltre dalla durata dell’indicatore “lavoro”, che in alcuni casi è di pochi minuti – dunque soste con motore acceso – in altri casi è maggiore e quindi compatibile con altre mansioni di autotrasportatore».
E non si tratta di un’interpretazione particolarmente rivoluzionaria. Come afferma lo stesso organo giudicante, esiste una sentenza (292/2019) del giudice di pace di Rimini, in cui questo concetto viene esplicitato in modo accurato. In quella sentenza infatti si chiarisce che il dato testuale dell’art. 34… che si assumerebbe violato prescrive solamente che gli operatori debbano poter selezionare in modalità manuale le varie tipologie di fasi orarie in cui si trova il mezzo durante la giornata (lavoro, disponibilità oppure interruzione/riposo). Tali soggetti devono dunque essere abilitati a intervenire manualmente sul commutatore, ma non sono obbligati per legge a intervenire e a farlo. Se ne ricava che l’assunto normativo da cui l’organo accertatore parte per ricavare l’esistenza dell’illecito non è esatto… la Polizia locale assume infatti che non sarebbe logico ritenere che negli archi temporali presi in esame l’operatore non avesse mai avuto l’esigenza di attivare manualmente il commutatore. Ma tale affermazione viene confutata dall’analisi dei report delle attività compiute; se infatti l’affermazione dell’organo di polizia fosse veritiera e provata (cioè se l’operatore avesse pedissequamente accettato, senza intervenire in alcun modo, le preimpostate attività proposte dal cronotachigrafo) sarebbe stata registrata un’identica scansione delle attività, mentre così non è stato.

LE CONSEGUENZE

Nessun uso scorretto del selettore di attività, quindi, è stato accertato. Il giudice di Verona ha perciò aderito al precedente orientamento del collega riminese e ha annullato i verbali. Le spese di giudizio sono state compensate «per la complessità degli argomenti trattati».

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