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Multa per eccesso di velocità, il tachigrafo non è elemento di prova

Il Giudice di pace di Latina ha ritenuto che il cronotachigrafo non possa essere impiegato per scopi diversi da quelli attribuiti dalla normativa UE, tra cui non ricorre l’accertamento della velocità del mezzo

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Oggi ritorniamo su quella che è probabilmente la questione più dibattuta davanti ai giudici di pace in materia di infrazioni di trasporto, ovvero le multe per eccesso di velocità. Nella sentenza che esaminiamo viene chiamato in causa ancora una volta il cronotachigrafo. Si tratta però di una fattispecie diversa da quella di cui parlammo qualche tempo fa (vedi articolo), nella quale lo strumento non risultava affidabile in assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura, oltretutto da provare con apposita documentazione. Vediamo dov’è la differenza.

IL FATTO

La decisione a cui ci riferiamo è recentissima (15 marzo 2023) e riguarda un ricorso contro l’ordinanza del Prefetto di Latina relativa a un verbale della Polizia Stradale locale per la ormai nota violazione dell’art.142/11 CdS (mancato rispetto dei limiti di velocità), commessa sulla SP 148 Pontina. Contro la multa l’azienda di trasporto, patrocinata dall’avv. Roberto Iacovacci, aveva eccepito, tra l’altro, la contrarietà alla normativa comunitaria. Da parte sua il Prefetto non si costituiva all’udienza.

LA DECISIONE

E proprio questo contrasto con le norme comunitarie (Regolamento UE n.2014/165) è alla base della decisione del giudice laziale, secondo la quale il provvedimento prefettizio è infondato e va respinto. Il regolamento, infatti, prevede che «le indicazioni fornite dal cronotachigrafo istallato sugli automezzi sono deputate al solo controllo del rispetto dei tempi di guida, del riposo e delle interruzioni… da parte dei conducenti e non a quello della velocità». È vero – afferma ancora il giudice – che una circolare del ministero dell’Interno – n. 6394, 14/10/21 – riconosce l’utilizzabilità delle registrazioni del cronotachigrafo per l’applicazione dell’art. 142, comma 11. Ma per il Giudice di pace dalla lettura della norma europea non emerge questa utilizzabilità, per cui l’accertamento compiuto con la lettura della stampa del cronotachigrafo non può che essere usato per gli scopi sopra ricordati, tra quali non c’è l’accertamento della velocità del mezzo.
A questa motivazione il giudice aggiunge poi un altro motivo di riflessione e cioè che la Prefettura chiamata in causa non si è costituita e non ha fornito argomentazioni e/o documentazione a sostegno del proprio operato. Ora, una giurisprudenza consolidata sull’onere probatorio (ovvero il porre a carico della parte che allega un fatto a sé favorevole il dovere di darne prova dell’esistenza) ha stabilito che la Prefettura, sebbene formalmente convenuta, è in sostanza la parte attrice nel giudizio di opposizione. In presenza cioè di una contestazione dei presupposti per l’accertamento della violazione, «spetta ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire prova dell’esistenza degli elementi di fatto che integrano la violazione contestata». Un principio più volte ribadito dalla Cassazione (sentenze n. 5277/2007; n. 927/2010 e n. 18575/14). È la Prefettura, insomma, che avrebbe dovuto dimostrare che il cronotachigrafo può essere utilizzato come elemento di prova per le infrazioni per eccesso di velocità.

LE CONSEGUENZE

Il Giudice di pace di Latina ha dunque accolto il ricorso e annullato la sanzione. La Prefettura è stata condannata inoltre al rimborso delle spese di giudizio.

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