Oggi parliamo di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha affrontato una questione relativa al trasporto di merci all’interno della Comunità Europea. Più precisamente, la decisione riguarda il problema dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, per il non possesso a bordo della copia certificata della licenza comunitaria. Attenzione: non si parla del caso per cui la copia della licenza comunitaria non viene esibita dal conducente perché mai ottenuta, ma di quello in cui la copia non si trova materialmente a bordo del veicolo durante il trasporto.
IL FATTO
La decisione della Corte prende spunto da un ricorso a lei arrivato avverso una sentenza del Tribunale di Alessandria (n. 40/2016), adito a sua volta per una decisione del Giudice di pace che aveva dato torto a una società di trasporto estera, accusata di aver effettuato un trasporto merci UE senza appunto essere in possesso della copia certificata della licenza comunitaria. La società aveva contestato il verbale di accertamento per la violazione dell’art. 46, adducendo che l’autista era comunque in possesso di una fotocopia (non certificata) della licenza e che quindi la decisione in appello del tribunale alessandrino andava contro la ratio della norma citata.
LA DECISIONE
Ma la Cassazione non è stata di questo avviso e ha confermato la sentenza di secondo grado. La domanda a cui rispondere – spiega la Corte – è infatti se sia necessario portare a bordo dell’autoveicolo, durante la sua circolazione, il titolo autorizzativo almeno in copia certificata (ove il conducente non sia in possesso dell’originale) conforme alla licenza comunitaria. Il collegio si schiera per l’obbligatorietà: non basta una semplice fotocopia, perché si tratta dell’inosservanza di uno specifico obbligo di legge, che presuppone il possesso della certificazione valida (in forma originale o nella copia conforme) all’atto del controllo durante la circolazione del veicolo.
Ha dunque ragione il Tribunale di Alessandria che oltretutto si riferisce al Regolamento CE n.1072 del 2009 che ribadisce come la licenza comunitaria debba trovarsi a bordo del veicolo, in modo tale da poter essere sempre esibita all’atto dei controlli da parte degli agenti accertatori. Non si contesta – precisa ancora la sentenza della Cassazione – che la licenza comunitaria sia stata rilasciata in favore della società ricorrente, ma la violazione dell’obbligo di portare a bordo del veicolo autotrasportatore, durante la sua circolazione, o l’originale o la copia certificata conforme alla licenza comunitaria. In altre parole, l’ipotesi sanzionatoria è «per trasporto eseguito in difetto delle condizioni previste dall’art. 4/4-5-6 del Reg. CE n. 1072/2009», non per la condotta sanzionata «per trasporto eseguito in difetto di autorizzazione», che non è assimilabile alla prima (per cui le sentenze portate dal ricorrente a sostegno della sua tesi non sono congruenti con la fattispecie).
Inoltre – spiega infine la Corte suprema – in tutti i modelli autorizzativi all’autotrasporto internazionale di merci (tra i quali la licenza comunitaria) è sempre stabilito che l’autorizzazione in questione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti addetti al controllo. Si tratta di una vera e propria «condizione» di esercizio, tanto che nella licenza comunitaria, tra le varie «disposizioni generali» riportate sul retro del relativo modello, è prescritto che «una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo».
LE CONSEGUENZE
Riassumendo: è legittimo sostenere che, nell’ipotesi in cui un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea effettui in Italia delle operazioni di trasporto merci per conto terzi, senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l’originale o la copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria di cui è titolare, la stessa impresa incorra nelle sanzioni amministrative contemplate dall’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974.
Secondo la Corte di Cassazione in tale caso è obbligatorio avere a bordo del veicolo una copia certificata della licenza comunitaria rilasciata al trasportatore. Motivo per cui il ricorso dell’azienda estera è stato definitivamente respinto e la ricorrente condannata a pagare multa e spese di giudizio.