La prima affermazione che mi sorge spontanea leggendo il quesito della lettrice, è che un contratto non è mai “una formalità”, ma è un documento che, se firmato, vincola le parti in modo irrevocabile per tutta la sua durata (salvo eventuale facoltà di recesso o risoluzione contrattuale).
Attenzione, quindi, a firmare senza la piena conoscenza del contenuto di ogni singola clausola, nonché della normativa di richiamo. Naturalmente, il supporto di un legale d’impresa agevola in questa attività di verifica, seppure mantenendo, per quanto possibile, un approccio pragmatico che non vada a travolgere gli accordi commerciali già raggiunti dalle parti.
Ciò puntualizzato, venendo alla domanda della lettrice sull’ambito della consulenza legale, posso dire che trasporti e logistica, specie nell’attuale esplicazione del mercato di riferimento, corrispondono a materie giuridiche diverse ma afferenti, declinazioni, molto spesso, di una stessa realtà operativa.
In altri termini, la rivista che sta leggendo – cara Patrizia – potrebbe chiamarsi «Uomini e Logistica», proseguendo a trattare le medesime tematiche di interesse dei lettori che, molto spesso, si riferiscono a quella tipologia di attività imprenditoriale accessoria e funzionale al trasporto strettamente inteso.
La logistica spesso è legata a processi di esternalizzazione che possono compiersi mediante un accordo di outsourcing per la prestazione di un insieme di servizi logistici integrati. L’impresa produttrice, nell’ambito del processo di riduzione dei costi e di evoluzione tecnologica, ritiene vantaggioso affidare a terzi operatori, iper-specializzati, l’esecuzione delle operazioni necessarie per la distribuzione dei propri beni o servizi. Oggetto della prestazione è un insieme, spesso eterogeneo e variegato, di servizi integrati che vanno dall’imballaggio all’etichettatura, dal deposito e dalla conservazione dei prodotti fino alla consegna al destinatario finale. Tale accordo può rivestire la forma di un unico contratto atipico oppure di una pluralità di contratti tra loro collegati, per disposizione espressa delle parti o per un vincolo di connessione funzionale. La scelta di stipulare un accordo di questo tipo rientra nella sfera della libertà di impresa, sancita a livello costituzionale dall’art.41 ed è, quindi, sindacabile con esclusivo riferimento al rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico. Esistono, poi, casi più complessi che prendono le forme di trasferimento d’azienda o di cessione di singolo ramo d’azienda, sui quali avremo occasione di tornare in futuro, vista l’intensificarsi dell’attenzione verso tale settore di attività.
Il contratto di logistica, nella sua forma più classica, si compone di clausole finalizzate a disciplinare i flussi di merce, schematizzabili in tre fasi:
- presa in carico (inbound);
- approntamento e caricazione (outbound);
- immagazzinamento (store).
Nel caso più complesso di terziarizzazione di numerose funzioni operative, l’outsourcing si può stratificare mediante contratti plurimi, in quanto accanto al contratto di fornitura di servizi logistici vero e proprio, si può eventualmente prevedere un comodato di beni.
L’operatore, inoltre, pur assumendosi la responsabilità di realizzare un pacchetto di servizi logistici integrati, potrebbe decidere di non svolgere personalmente le variegate attività, ritenendo più opportuno, a sua volta, delegare ad altri una parte delle stesse (si pensi al fenomeno del cosiddetto «facchinaggio»). A tal fine, la stipula di una serie di subcontratti dovrà essere accorta e in linea con l’intera operazione.
Nel variegato panorama delle declinazioni di un accordo di logistica è quindi difficile fornire linee guida generali, in quanto ogni caso è specifico rispetto alla peculiare esigenza rappresentata dal committente. L’importante è tenere presente che si ricade, per lo più, nella materia di appalto, con tutte le conseguenze giuridiche in materia di responsabilità condivisa.