Il caso di cui ci occupiamo oggi ci è stato suggerito dallo Studio Margiotta che ringraziamo per la segnalazione. Si tratta di una vicenda che riguarda una società di trasporto e di logistica convenuta davanti al Tribunale di Milano per affrontare la questione della responsabilità del committente per danni cagionati a terzi nell’ambito di un appalto di logistica. Ma andiamo per ordine.
IL FATTO
Cosa era successo? Un fattorino esterno si era introdotto nell’area di un’importante società di logistica, all’interno della quale operavano più ditte fornitrici di servizi di movimentazione. Il fattorino era stato investito da un carrello elevatore utilizzato da un operatore di una di queste ditte appaltatrici, subendo sfortunatamente gravi lesioni.
Di conseguenza la società di logistica era stata citata in giudizio per essere condannata ad un ingente risarcimento dei danni sia come proprietaria dell’area sia come committente del servizio. Più nello specifico, l’accusa era di avere omesso di attivarsi per prevenire l’evento in questione («culpa in vigilando») perché proprietaria del piazzale dello stabile in cui era avvenuto il sinistro e come committente nell’ambito del contratto di appalto di servizi di movimentazione delle merci affidato alla ditta detentrice del veicolo incriminato (artt.2043 e 2051 c.c).
Lo studio legale Margiotta aveva difeso la società cercando di dimostrare che la società aveva adottato tutte le cautele e le misure previste dalla normativa – e nelle sue disponibilità – in modo da scongiurare ogni rischio a terzi. Tra queste: la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore (l’impresa appaltatrice era stata selezionata attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale); la consegna del DUVRI (il documento sui rischi da interferenze tra le attività); l’informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (e da adottare) in relazione alla propria attività; la segnaletica orizzontale e verticale che indicava percorsi di circolazione ben definiti sia per i veicoli che per i pedoni; e infine il DVR (documento di valutazione dei rischi), che si occupava dell’adeguata formazione ed informazione del personale interessato sui rischi derivanti dalla presenza di automezzi all’interno dell’area di propria competenza.
Concludendo: secondo la difesa non vi era stata culpa in eligendo (ovvero in una scelta negligente dell’appaltatore) e nemmeno alcuna ingerenza operativa nell’attività dell’appaltatore, tale da ridurlo a un mero esecutore («nudus minister»). In altri termini, il committente può essere ritenuto corresponsabile dell’evento solo se ha scelto con colpa un’impresa non idonea allo svolgimento dell’opera oppure se è intervenuto direttamente impartendo direttive vincolanti, tali da privare di qualsiasi autonomia l’appaltatore.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Milano – con sentenza n.1910 del 6 marzo 2025 – ha accolto la tesi difensiva, stabilendo che il committente non è automaticamente responsabile per i danni causati dall’appaltatore. I casi infatti in cui si configura una corresponsabilità della committenza sono infatti tre: se vi è stata una scelta di impresa non idonea (la ‘culpa in eligendo’ di cui parlavamo prima); se il committente ha impartito direttive totalmente vincolanti, riducendo l’autonomia dell’appaltatore e «imponendo particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro»; o infine se si sia verificata una violazione di regole cautelari ex art. 2043 c.c. Fattispecie che il giudice ha ritenuto correttamente non esistano nel caso che stiamo trattando.
Inoltre – spiega il Tribunale – gli stessi principi valgono anche nel caso di subappalto, «perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto… abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero … incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi».
LE CONSEGUENZE
Da questa decisione ne consegue che per tutelarsi il committente dovrà scegliere imprese qualificate (controllandone iscrizioni e requisiti tecnici) e verificando preventivamente l’idoneità dell’appaltatore. In seguito dovrà limitare ogni forma di ingerenza concreta nell’attività appaltata – pur non escludendo il suo potere di orientare la prestazione dell’appaltatore alla realizzazione del proprio interesse- e, infine, evitare clausole o comportamenti che possano configurare un «appalto non genuino», cioè eliminare quanto più possibile ogni ingerenza e potere conformativo nell’attività dell’appaltatore. Se l’appaltatore lavorerà in autonomia e tutte le regole di sicurezza saranno rispettate, quindi, il committente non risponderà dei danni.
È un caso che evidenzia – come suggerisce lo Studio Margiotta – la necessità per le piattaforme logistiche di strutturare correttamente i contratti e le procedure operative per garantire l’autonomia degli appaltatori e ridurre il rischio di responsabilità civile.