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Guida furgoni, ai lavoratori immigrati basta la patente B

Il Tar della Toscana ha dichiarato illegittima la circolare interministeriale 116/22 sui flussi di ingresso degli stranieri per il settore dell’autotrasporto nella parte in cui stabiliva come necessario il requisito del possesso da parte del lavoratore della patente di guida di categoria CE

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Come è noto, l’impiego nel settore dell’autotrasporto merci per conto terzi di lavoratori immigrati dotati della regolare patente di guida in modo da porte condurre veicoli di massa inferiore a 3,5 ton – i furgoni, per intenderci – è regolato da circolari interministeriali emesse anno dopo anno (i c.d. Decreti Flussi) e spesso viene considerato uno strumento per sopperire alla carenza di autisti nazionali. Ora però una sentenza del Tar della Toscana (n. 517 del 29 aprile 2024) ha annullato un requisito – quello della categoria della patente di guida – che tali normative individuavano come necessario per poter guidare i mezzi in questione, dichiarando almeno in parte illegittima la circolare n.116 del 2022.

Approfondiamo l’argomento, ringraziando nel contempo l’avv. Dario Fiorentino del Foro di Firenze che ha seguito vittoriosamente il caso.

IL FATTO

La vicenda riguarda un’azienda di autotrasporto merci (con veicoli appunto di massa inferiore a 3,5 ton) che aveva chiesto e ottenuto con procedura semplificata dallo Sportello unico immigrazione della Prefettura di Firenze il nulla osta per un conducente di nazionalità marocchina. Al lavoratore straniero veniva regolarmente rilasciato il visto di ingresso, ma durante l’istruttoria si scopriva che questi era titolare solamente di una patente di guida B (o meglio di una patente estera equivalente convertibile) e non CE, come richiesto dalla circolare interministeriale n.116 del 5 gennaio 2022. Questo provvedimento, difatti, che attuava il D.P.C.M. 21.12.2021 sulla programmazione annuale dei flussi d’ingresso dei lavoratori non CEE nel territorio dello Stato, stabiliva infatti che il lavoratore extracomunitario doveva necessariamente possedere la patente di categoria CE, richiesta per la guida di veicoli composti da motrice di categoria C e da rimorchio o semirimorchio. Per questo motivo il nulla osta veniva revocato.

Il datore di lavoro denunciava allora l’illegittimità della circolare. Secondo l’azienda il decreto flussi (fonte regolamentare) non poneva alcuna limitazione per il settore dell’autotrasporto legata alla tipologia di patente di guida in possesso del lavoratore straniero. In questo modo, infatti, risultava illegittimamente pregiudicato l’interesse legittimo all’assunzione di un conducente da parte di un’impresa di autotrasporto che utilizzava automezzi con massa inferiore alle 3,5 ton, per la cui guida non è richiesta la CE ma è sufficiente la B, della quale il lavoratore era già titolare.

LA DECISIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. seconda, ha dato ragione all’impresa e accolto il ricorso. Spiega infatti l’organo giudicante che la circolare si pone certamente come giusto obiettivo quello di precisare il contenuto del decreto flussi e di disciplinare la presentazione delle relative domande. Ma nel fare ciò «sortisce in realtà il sostanziale effetto di limitare l’ambito di applicazione del D.P.C.M. 2021, escludendo arbitrariamente dai flussi migratori in entrata verso l’Italia i lavoratori muniti di patente B, in difetto di qualsivoglia presupposto legittimante presente nel succitato testo normativo e dunque in contrasto con esso».

In altri termini, il Tar toscano fissa un presupposto per la concessione del nulla osta al lavoro di conducente per gli stranieri di cui non si trova traccia nel decreto del Presidente del Consiglio e che perciò è del tutto arbitrario e illegittimo.

«La previsione potrebbe invero ritenersi logica – aggiunge il Tribunale – ove il permesso di tipo CE fosse l‘unica patente a consentire il trasporto per conto terzi, ma così non è visto che l’art. 116 comma 3, lettera f, del D. Lgs. 285/1992, consente al possessore di patente B di condurre autocarri leggeri con massa fino a 3,5 ton».

Anzi la circolare illegittima in contrasto con il decreto flussi avrebbe dovuto essere disapplicata dalla Pubblica Amministrazione, dato che, come affermato dalla costante giurisprudenza, «non hanno di per sé valore normativo vincolante per soggetti estranei all’Amministrazione. Per gli organi e uffici destinatari delle circolari queste ultime sono vincolanti solo se legittime, per cui è doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra legem».

LE CONSEGUENZE

Il Tar ha dunque annullato il provvedimento interministeriale, concedendo all’azienda la possibilità di impiegare il lavoratore straniero nell’uso del veicolo di trasporto merci. Come quasi sempre le spese sono state compensate tra le parti.

La decisione appare particolarmente significativa perché costituisce un precedente applicabile anche ai decreti flussi degli anni seguenti che contengono anch’essi la stessa limitazione illegittima alla guida.

C’è dunque da aspettarsi che vedremo altre cause simili e sarà interessante capire se la decisione toscana farà tendenza oppure verrà smentita da successive pronunce.

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