La sentenza che andiamo a esaminare oggi, pubblicata lo scorso 30 agosto, si focalizza sul luogo in cui avviene l’infrazione per eccesso di velocità, l’ormai noto art. 142 del Codice della Strada. Cosa succede se viene emesso un verbale sanzionatorio e, di seguito, un’ordinanza/ingiunzione del Prefetto per violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso lo scarico del cronotachigrafo? Vediamo cosa ne pensa il giudice di pace di Brescia.
IL FATTO
Il camionista ricorrente, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di cui sopra che, a sua volta, aveva rigettato il suo ricorso amministrativo contro la multa inflittagli dalla Polizia Stradale di Brescia. La sanzione era stata elevata per violazione dell’art. 142, 11° comma, del CdS. A sua volta la Prefettura bresciana si opponeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
Il giudice riteneva che la richiesta del trasportatore fosse fondata e dovesse essere accolta. Questo perché il provvedimento impugnato “è illegittimo per la mancata indicazione del luogo in cui sarebbe avvenuta la violazione contestata”. Dal verbale, infatti, non si desume se l’infrazione sia stata commessa in Italia o in un Paese estero. Ora, nel caso fosse stata commessa in Italia, non è indicato il luogo esatto in cui sarebbe avvenuta, come prevede obbligatoriamente l’art. 383 del regolamento di attuazione del CdS. Mentre se fosse stata commessa all’estero “non sarebbe sanzionabile dagli organi di polizia italiani che non hanno alcun potere in merito”.
LE CONSEGUENZE
La corte ha dunque dato ragione al trasportatore, annullando il provvedimento e compensando le spese di lite. Perché questa sentenza è particolarmente importante? Si tratta del primo caso in cui un giudice di pace decide che, se non si conosce il luogo della commessa infrazione, che dunque potrebbe essere fuori dai confini italiani, la polizia italiana non può infliggere una multa per la quale non ha alcun potere sanzionatorio. Oltretutto va ricordato che all’estero non si può scaricare il cronotachigrafo per rilevare le punte di velocità (ne abbiamo parlato qui) e che anche nel nostro Paese la questione è controversa e dibattuta (come abbiamo evidenziato in quest’altra sentenza).