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Controllo della velocità, è sufficiente un cartello generico

La Cassazione ha stabilito che per l’obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità basta la presenza di una segnalazione che avverta gli utenti della strada del controllo elettronico, senza ulteriori specificazioni sul tipo di rilevamento (se puntuale o basato sulla velocità media)

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La questione di cui trattiamo oggi si riferisce alla segnaletica che obbligatoriamente va posizionata sulle strade per avvertire della presenza di un dispositivo di controllo della velocità.

Ricordiamo a questo riguardo che il famoso art.142, comma 6 bis, del Codice della Strada, stabilisce che le postazioni di controllo sulle strade che rilevano la velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, impiegando per questo scopo cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

IL FATTO

La vicenda prende il via da una sentenza del Tribunale di Latina (la n.933/2020) che aveva annullato una sanzione amministrativa per eccesso di velocità accertata tramite apparecchiatura elettronica Celeritas Evo 1411 (una sorta di tutor con la possibilità di rilevazione puntuale, ma anche di calcolo della velocità media lungo un tratto specifico). Il ricorso era stato presentato da un’azienda ciociara, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Simonelli, che aveva contestato il verbale elevato dal comando di Polizia locale del Comune di Sonnino, in provincia di Latina.

Il Tribunale aveva ritenuto inadeguato il cartello di preavviso del controllo, perché non specificava che il rilevamento avveniva sulla velocità media. Secondo il giudice, a tutela dell’affidamento degli utenti della strada, la presenza di un controllo della velocità media va preventivamente segnalata, così da indurre a prudenza per l’intero tratto monitorato. In mancanza di tale adeguato preavviso, i punti di rilevamento non possono considerarsi conoscibili, poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso.

In altri termini il cartello sul tratto di strada in oggetto recava la dicitura «Controllo elettronico della velocità», senza però specificare che la velocità veniva misurata a inizio e fine strada, ossia in due diversi in punti di passaggio, così come avviene per l’apparecchiatura tutor in autostrada. Trattandosi di rilevamento di velocità media, il Tribunale concludeva che i cartelli di preavviso in concreto utilizzati (che non specificavano appunto che si trattasse di velocità media) fossero inadeguati e di conseguenza annullava la multa.

LA DECISIONE

A questo punto il Comune di Sonnino, rappresentato e difeso dall’avvocato David Di Micco, ricorre in Cassazione e qui la causa cambia improvvisamente direzione. Infatti la seconda sezione della Corte Suprema, presieduta dal giudice Lorenzo Orilia, con la sentenza n.19377 del 14 maggio 2024, decide di annullare il giudizio del Tribunale di Latina, stabilendo in modo perentorio un principio chiaro e cioè che l’obbligo di segnalazione per il controllo della velocità si limita a una semplice avvertenza. I massimi giudici hanno cioè chiarito che non sono richieste ulteriori specificazioni riguardo il tipo di rilevamento, come ad esempio la tipologia di apparecchiatura utilizzata, ma è sufficiente un cartello che indichi la presenza di un controllo elettronico della velocità per ottemperare alle normative vigenti.

La Corte ha insistito soprattutto sul fatto che la segnaletica utilizzabile deve essere conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada e dalle sue disposizioni associate. Qualsiasi interpretazione di un’adeguatezza della segnaletica – spiega la sentenza – come quella effettuata dal Tribunale laziale, è perciò arbitraria e priva di fondamento, mentre invece rileva in modo essenziale il preavviso del controllo della velocità. Queste indicazioni chiariscono, in conclusione, che la normativa è sufficientemente precisa e non richiede ulteriori dettagli sul tipo di misurazione.

LE CONSEGUENZE

È chiaro come la sentenza della Cassazione – che ha annullato la sentenza del Tribunale e ripristinato la validità della sanzione – crea un precedente giurisprudenziale interessante non solo per il Comune laziale perché afferma in sostanza che l’unica segnaletica che si può utilizzare su strada è quella espressamente prevista ed approvata dal Codice della Strada e dal relativo regolamento. In sintesi: l’avviso generico del controllo elettronico della velocità è conforme alla normativa e non necessita di dettagli specifici sul tipo di misurazione (tutor, rilevazione della velocità media, ecc.). La Cassazione specifica chiaramente come la normativa sia chiara nello stabilire che non vi sono dettami che impongono segnali indicanti e il preavviso della misurazione della velocità media.

Questa decisione potrebbe perciò influenzare le future strategie di sicurezza stradale nei Comuni.

Da ultimo va rilevato che paradossalmente i dispositivi di rilevamento in discussione – posizionati intorno al km 9 della NSA 255 dell’Abbazia di Fossanova – sono stati rimossi a fine 2021 su richiesta di Anas, anche se in conclusione erano legittimi, così come i cartelli di segnalazione. Si tratta dell’effetto dell’allungamento dei tempi processuali, visto che i fatti in giudizio risalgono addirittura al 2015.

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