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Azione diretta, solo il trasportatore effettivo può chiederla

Secondo il Tribunale di Pavia al vettore che ha effettivamente svolto il servizio di trasporto è riconosciuta l’azione diretta per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di coloro che hanno commissionato il trasporto, mentre i vettori intermedi possono solamente rivalersi nei confronti della propria controparte contrattuale

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Il tema di oggi riguarda il pagamento del servizio di trasporto merci e la tutela del vettore. È una questione che per anni ha avuto un orientamento giurisprudenziale ondivago e che però negli ultimi tempi ha preso una precisa direzione, con un’interpretazione originale e innovativa della tematica, che è poi prevalsa.
In questa linea si colloca la sentenza del Tribunale di Pavia (n. 280/2022, pubblicata in data 7 marzo 2022) di cui ci occupiamo, che stabilisce che «solamente al vettore che ha effettivamente svolto il servizio di trasporto è riconosciuta l’azione diretta per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di coloro che hanno commissionato il trasporto (committenti)». Azione diretta che è prevista dall’art.7 ter del D.Lgs.286/2005, che così recita: «Il vettore che… ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale».
Vediamo di mettere ordine nella questione, facendoci aiutare dalla spiegazione della sentenza fornita dall’avv. Marcello Ibba dello Studio Legale Dedoni, che ha seguito la causa.

IL FATTO

La causa prende spunto dall’opposizione davanti al Tribunale lombardo di una società, difesa dallo studio legale sopra citato, contro un’ingiunzione di pagamento ottenuta da un vettore intermedio per una somma di quasi 150 mila euro. L’azienda aveva infatti commissionato dei servizi di trasporto al proprio vettore di fiducia. Questi, per l’esecuzione del servizio, si era avvalso delle prestazioni di un secondo vettore che, a sua volta, aveva commissionato il servizio di trasporto a un terzo trasportatore.
Il secondo vettore
, in forza dell’articolo sopra citato, aveva agito nei confronti della società committente, chiedendo e ottenendo l’ingiunzione di pagamento.
Come aveva impostato la difesa lo Studio Dedoni? Sostanzialmente sul difetto di legittimazione attiva. Secondo questa interpretazione, l’art.7 ter del Dlgs 286/2005, introdotto con l’entrata in vigore del DL 103/2010, consente soltanto al vettore che ha eseguito materialmente il trasporto di poter agire direttamente nei confronti di colui che ha ordinato il trasporto per ottenere il pagamento del corrispettivo. La controparte sosteneva invece che anche i vettori intermedi hanno diritto a questa tutela e possono agire nei confronti della committente principale per il pagamento del corrispettivo.
Il testo normativo si riferisce certamente al vettore, per cui effettivamente potrebbe sorgere il dubbio se l’azione diretta debba essere riconosciuta indistintamente a tutti i vettori o solo ad alcuni di essi. Secondo la difesa dell’azienda, però, «la ratio della normativa è quella di offrire una maggior tutela alle parti deboli del rapporto, individuati nei vettori effettivi, quelli che concretamente svolgono il trasporto e sostengono i relativi costi». Nel testo normativo – sopra riportato – il vettore indicato per primo, quello che ha diritto alla azione diretta, è quello finale; quello indicato per secondo è quello intermedio; quello nominato per terzo è il primo vettore. «Per cui – conclude lo Studio – solo al vettore finale – il vettore che ha eseguito materialmente il trasporto, soggetto dell’art. 7 – è dunque attribuito il diritto di agire con l’azione diretta».
La diversa interpretazione, per cui tutti i vettori della catena di distribuzione indipendentemente dall’esecuzione del servizio hanno diritto di agire direttamente nei confronti del committente, porterebbe infatti a una situazione aberrante, per cui il committente sarebbe esposto all’azione di pagamento da parte di tutti, dovendo pagare il corrispettivo tante volte quanti sono i vettori della catena di distribuzione.

LA DECISIONE

La questione giuridica sottoposta all’attenzione del Tribunale di Pavia non era mai stata affrontata direttamente dalla giurisprudenza, se non in alcune pronunce, ma in maniera del tutto marginale. Mancava cioè un preciso orientamento giurisprudenziale. Nell’esaminare però la questione dell’individuazione del vettore a cui spetta l’azione diretta ex art.7 ter per ottenere il pagamento del corrispettivo, il Tribunale di Pavia ha preso una posizione piuttosto netta, interpretando in senso restrittivo la norma di legge e dando sostanzialmente ragione alle tesi dell’azienda.
Nella sentenza il Tribunale pavese distingue infatti tra la figura del vettore esecutore e del vettore obbligato/intermedio, attribuendo solo al primo il potere di azione diretta nei confronti del mandante e/o dei vettori.
In altre parole, l’azione diretta verso committente principale e altri vettori è «riservata al vettore di cui all’art. 2, comma 1, lettera b che è l’impresa che esercita l’attività di trasporto, la quale nel caso concreto ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.». I vettori intermedi hanno invece soltanto l’azione di rivalsa nei confronti della propria controparte contrattuale.

LE CONSEGUENZE

In conclusione, accertato che il vettore intermedio non aveva eseguito materialmente il contratto di trasporto, il giudice ha accolto l’eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva e di conseguenza ha accettato l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Questa interpretazione restrittiva della normativa sulla azione diretta del vettore nei confronti dei committenti è stata assolutamente inedita e, come si dice, ha fatto giurisprudenza, aprendo uno scenario di possibile tutela nei confronti dei committenti.
Successivamente la stessa Corte Costituzionale (Ordinanza 204 del 24/09/2020), ha affermato che l’art. 7-ter ha introdotto «l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto», confermando questa linea.

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