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Autovelox, approvazione non equivale a omologazione

Il Tribunale di Sondrio ha ribadito la differenza tra le due fattispecie, spiegando che l'omologazione del dispositivo è un provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell'apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del Codice della Strada, implicando un giudizio tecnico-giuridico che manca nell'approvazione

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Ritorniamo su un tema estremamente dibattuto, ovvero la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi di rilevazione della velocità (autovelox). In merito una recente sentenza del Tribunale di Sondrio fa estrema chiarezza sulla diversità di queste due tipologie, che comporta quando rilevata l’annullamento delle multe per eccesso di velocità.

IL FATTO

La sentenza prende il via da una precedente decisione del giudice di pace – sempre della città lombarda – che aveva condannato un conducente di veicoli pesanti a una multa per violazione dell’art.142, comma 8, del Codice della Strada («chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694»), inflittagli dalla polizia locale del Comune di Verceia.

LA DECISIONE

Il Tribunale di Sondrio spiega che il cuore della questione è incentrato sull’identità di significato di “omologazione” e “approvazione” dell’apparecchio autovelox, proposta dalla Polizia locale e contestata dal ricorrente. Un contrasto che – si spiega nella sentenza – è dato «dalla ambiguità e non linearità delle norme in materia».
Peraltro – dice il tribunale – l’argomento che fa propendere per la diversità delle due terminologie si evince dallo stesso art. 142 che, al comma 6, recita: «Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento».
È vero – spiega ancora l’organo giudicante – che in numerose disposizioni è lo stesso Codice della Strada a indicare in via alternativa omologazione e approvazione «quasi a sancirne l’equipollenza» (es. art. 345 del regolamento di attuazione; art. 201, comma ter; art. 45 e art. 193, comma 41), ma questa equiparazione è solo apparente, «stante la diversità di procedura e di contenuto logico del provvedimento».
Questa diversità è infatti precisata dall’art. 192 del regolamento del C.d.S., intitolata «Omologazione e approvazione», che ai commi 2 e 3 descrive, rispettivamente, la procedura di entrambe. In particolare, l’omologazione, a differenza della mera approvazione, è un provvedimento amministrativo che accerta la rispondenza e la conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del Codice della Strada, implicando un giudizio tecnico-giuridico «in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità dell’accertamento, con riferimento alla normativa vigente».

LE CONSEGUENZE

«Nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio – conclude il tribunale – l’utilizzo di apparecchiature di accertamento non omologate, ma esclusivamente approvate, costituisce un vizio di legittimità per violazione di legge che può inficiare la validità dell’accertamento effettuato».
Quindi in questo caso, poiché l’autovelox di accertamento automatico utilizzata è risultato sprovvisto di debita omologazione, il giudice ha annullato il verbale di accertamento.
Le spese di giudizio sono state però compensate tra le parti, «in ragione dei contrasti giurisprudenziali e della carenza di chiarezza nell’apparato normativo in materia». Un appunto del tribunale che dovrebbe spingere il legislatore a cambiare la normativa per fare chiarezza su una questione così tanto dibattuta.

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