I dati del conducente devono essere scaricati entro e non oltre 28 giorni, quelli della memoria di massa del tachigrafo entro e non oltre 90 giorni.
• Riferimento legislativo: Reg. CE 581/2010.
L’impresa deve conservare i fogli di registrazione, i dati delle carte conducente e i dati della memoria di massa del tachigrafo, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un anno dalla data di utilizzo. Inoltre, ha l’obbligo di rilasciare copia dei dati ai conducenti che ne facciano richiesta e di metterli a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.
• Riferimento legislativo: Reg. CE 3821/85 art. 14 c. 2.
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