Veicoli - logistica - professione

HomeRubricheLa salute vien guidandoRimozione/rottura sigilli del tachigrafo: gli oneri per il trasportatore

Rimozione/rottura sigilli del tachigrafo: gli oneri per il trasportatore

-

In base all’art. 22 del regolamento UE (165/2014) entrato in vigore il 2 marzo 2016 la rottura o la rimozione di un sigillo del tachigrafo digitale può essere effettuata esclusivamente da installatori o da officine autorizzati o da funzionari di controllo formati e autorizzati. La nuova sigillatura, poi, va fatta entro sette giorni e, prima di effettuarla, è necessario un controllo e una calibrazione del tachigrafo.

Inoltre dallo scorso marzo il Regolamento di esecuzione 2017/548 del 23 marzo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 24 marzo) ha introdotto un modulo standard con cui giustificare in modo scritto la rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo. Tale onere di compilazione non riguarda però il trasportatore, ma l’addetto dell’officina che ha rimosso o rotto il sigillo, chiamato a compilare, timbrare e firmare il modulo. Il trasportatore però deve ricordarsi di portare in cabina la versione originale di questo modulo, in cui viene indicata giorno e ora della rimozione/rottura. Copia del modulo invece rimane in officina.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

close-link