1) Il riposo settimanale va osservato dopo aver trascorso, al massimo, 6 periodi di 24 ore dal termine del periodo di riposo settimanale precedente. Quello regolare è di 45 ore consecutive, ma si può ridurre a un minimo di 24 ore («ridotto»). In questo caso è obbligatorio recuperare le ore di riposo non consumate entro la fine della terza settimana successiva, entro cioè le 24 di domenica.
Nel corso di due settimane consecutive è possibile svolgere due periodi di riposo settimanali di 45 ore o un periodo di riposo di almeno 45 ore e uno minimo di 24 ore. Non si può, quindi, godere di due riposi ridotti consecutivi.
Ricordiamo che la settimana è il periodo che va dalle 00 del lunedì alle ore 24 della domenica. Quindi, un riposo che cade tra due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
2) Il riposo settimanale, come detto, dura 45 ore. Se non lo si gode per intero, ma in misura ridotta (minimo 24 ore), bisogna poi compensare questo mancato godimento. Fino a qualche tempo fa si riteneva che tale recupero potesse essere anche frazionato in più periodi. Adesso invece una circolare ministeriale ha chiarito che va consumato in blocco, vale a dire tutto in una volta.
Da cosa nasce questa «virata interpretativa»? La circolare la riferisce a una difformità riscontrata nel modo con cui in Italia, rispetto agli altri paesi dell’Unione europea, è stato tradotto l’art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006. Vediamo in che senso. Nel nostro paese questa norma prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:
– due periodi di riposo settimanale regolare (vale a dire di 45 ore), oppure
– un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In questo caso però è obbligatorio recuperare le ore di riposo non consumate entro la fine della terza settimana successiva, vale a dire entro le 24 di domenica.
Lo stesso articolo, poi, nel paragrafo 7 precisa che «qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore». Detta così – osserva la circolare – sembrerebbe che per compensare la riduzione del riposo settimanale si possa fruire del riposo equivalente in più frazioni, sempre a patto che questi riposi frazionati avvengano entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
Se invece si vanno a leggere i corrispondenti testi normativi di altri paesi, ci si accorge che questi impongono esplicitamente che la fruizione del riposo settimanale a compensazione di quello non goduto dal conducente, avvenga «in blocco». La legge francese, per esempio, parla di «période de repos prise en bloc», quella inglese di «period of rest taken en bloc».
Insomma, la differenza è che in quasi tutti gli Stati membri, l’autista non può ripartire in più frazioni il credito orario accumulato a causa del mancato godimento del ripososettimanale; in Italia, invece questa possibilità viene concessa.
Il ministero del Lavoro, a questo punto, dice di aver preso in considerazione di andare avanti come si faceva prima, ma poi però ha ammesso che desta perplessità il fatto che, consentire modalità organizzative diverse rispetto alla rigida previsione di consumare il riposo compensativo in modo unitario, «è potenzialmente suscettibile di risolversi nell’appiattimento su una regolazione unilaterale, datoriale, in un settore in cui è assai diffuso l’istituto del distacco transnazionale e i lavoratori, scarsamente sindacalizzati, sono soggetti a particolare “debolezza” contrattuale».
Da qui la conclusione di imporre il godimento del riposo settimanale compensativo in blocco e di sanzionare di conseguenza chi ricorre a riposi frazionati.
• Riferimento legislativo: Reg. CE 561/06 art. 8 comma 6. e art. 4 lettera i) per la definizione di settimana e art. 8 comma 9 per il conteggio. Circolare ministero del Lavoro 29 aprile 2015
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