In generale, avete ragione e torto entrambi, visto che la domanda presenta alcune imprecisioni e qualche lacuna. Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Partiamo con l’art. 142 del C.d.S. che prevede, per ogni categoria di veicolo, velocità massime consentite sulle varie tipologie di strade (autostrada, statali, provinciali, comunali, ecc). Ma soprattutto, rispetto alla domanda è importante capire come si può rilevare la velocità di un veicolo. Gli strumenti possono essere diversi e in particolare:
a) apposite apparecchiature omologate (telelaser, autovelox, tutor) da collocare fuori dai centri abitati (così come prescrive la Legge n. 120/2010 – art 25) a una distanza non inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità;
b) tramite le registrazioni del tachigrafo installato sui camion obbligati ad averlo;
c) attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali.
Relativamente al punto b), bisogna specificare che le registrazioni del tachigrafo cambiano tra strumento analogico e quello digitale. Quello analogico registra indelebilmente tutte le velocità, giorno per giorno, quello digitale registra due tipologie di velocità:
- quella istantanea, con frequenza di misurazione pari a un secondo (stampa grafico velocità sul tabulato) rappresentata da un grafico posto orizzontalmente sul tabulato;
- quella relativa al superamento della velocità a cui è impostato il limitatore, superiore a un minuto con indicazione di ora, data della velocità massima e media avuta durante tale periodo (in particolare il tachigrafo è impostato per conservare i 5 superamenti più elevati degli ultimi 10 giorni e quelli degli ultimi 365 giorni, nonché quelli rilevati dopo la taratura, oltre alla data in cui gli organi di Polizia hanno fatto l’ultimo controllo su tali limiti). E fate attenzione perché la polizia può sanzionare anche sulla base di questi dati relativi a giorni o settimane precedenti.
Arrivando invece alla risposta al quesito, la cosa che il lettore ignora è che le tolleranze cambiano in base allo strumento di rilevazione della velocità. E più precisamente è del:
– 5% con un minimo di 5 km orari se è rilevata tramite tutor, autovelox o telelaser;
– 6 km/h se ricavata tramite le registrazioni del tachigrafo analogico o digitale;
– 5%, 10% o 15% se rilevata in base ai biglietti dei pedaggi autostradali a seconda che la velocità risulti rispettivamente inferiore a 70 km/h, inferiore a 130 km/h o superiore ai 130 km/h.
Facciamo un esempio per capire meglio. Prendiamo il caso di un camion con massa complessiva a pieno carico di 440 quintali. La sua velocità massima consentita non è di 85 km/h, ma di 80 km/h. Di conseguenza la sua velocità oltre i limiti sarà tollerata fino agli 85 km/h laddove sia rilevata con telelaser, tutor e autovelox. Se invece il rilevamento viene fatto tramite tachigrafo la tolleranza copre fino agli 86 km/h. Se invece il rilevamento avviene tramite biglietti dei pedaggi autostradali allora la stessa tolleranza “perdonerà” fino agli 88 km/h.
CAPITOLO SANZIONI
L’importo delle sanzioni e della relativa decurtazione di punti varia in base alle previste quattro fasce di superamento stabilite in “non oltre i 10 km orari”, “non oltre i 40 km orari”, “non oltre i 60 km orari” e “oltre i 60 km orari”.
Le violazioni commesse alla guida di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, compresi quindi autotreni, autoarticolati, autosnodati nonché mezzi d’opera e tutti i veicoli che trasportano merci pericolose, comportano un raddoppio della sanzione sia amministrativa che accessoria, oltre all’eventuale aggiunta della cosiddetta “sanzione notturna” (+1/3) per le violazioni commesse nella fascia d’orario tra le 22.00 e le 07.00.
Infine, le norme sull’omicidio stradale prevedono, tra le altre sanzioni, la reclusione nei casi in cui il decesso e le lesioni gravi o gravissime siano dovute al superamento del limite di velocità pari al doppio di quello previsto nei centri urbani oppure superiore di 50 km/h rispetto a quello stabilito per le strade extraurbane.
SEMPRE E SOLO COLPA DELL’AUTISTA?
A tutto ciò va aggiunto che violazioni dell’art. 142 del C.d.S., commesse da autoveicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, fanno scattare anche la cosiddetta “corresponsabilità” tra i vari soggetti della filiera del trasporto (proprietario della merce, committente, caricatore e vettore) sia in caso di contratto di trasporto in forma scritta che in altra forma. In questi casi, è prevista la stessa sanzione per i diversi soggetti della filiera, se non viene dimostrata la consegna di adeguate istruzioni al vettore specifiche per il servizio di trasporto svolto. Inoltre il superamento dei limiti oltre a quelli fissati dal limitatore di velocità fa scattare un’ulteriore sanzione per limitatore non funzionante o alterato nei confronti del conducente (903 euro ai sensi art. 142 c. 11) e del titolare del veicolo (776 euro ai sensi dell’art. 179 comma 3).