«Interruzione» è ogni periodo in cui il conducente non guida e non svolge altre mansioni, dedicandosi esclusivamente al riposo.
• Riferimento legislativo: Reg. CE 561/06 art. 4 lettera d).
Dopo un periodo di guida di 4 h e 30 m, continuativo o frazionato, il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 m. In alternativa, può frazionarla in 2 periodi, di almeno 15 m e di almeno 30 m, senza possibilità di inversione, da intercalare nel periodo di guida di 4 h e 30 m. Pertanto, un’interruzione effettuata anche prima delle 4 h e 30 m, azzera il conteggio e determina un nuovo computo.
• Riferimento legislativo: Reg. CE 561/06 art. 7.
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