La risposta va trovata nell’art. 16 commi 1 e 2 del Regolamento n. 3821/85.
Perché è qui che si dice che l’impresa deve provvedere a far riparare il tachigrafo da un installatore o da un’officina autorizzata appena le circostanze lo consentono e comunque entro 7 giorni. Se il rientro presso la sede aziendale fosse però previsto oltre i 7 giorni dal guasto, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
In ogni caso, in questo lasso di tempo in attesa della riparazione, il conducente ha alcune cose da fare obbligatoriamente per rendere possibile il suo controllo nei 28 giorni precedenti nel caso fosse fermato dalla polizia. E queste cose sono chiare: deve riportare manualmente i dati non correttamente registrati sul disco o sul tabulato o su altro documento includendo anche i propri dati identificativi (nome, cognome, numero carta tachigrafica o numero patente di guida), la data e la propria firma.
Ecco, se l’autista avesse operato in questo modo non sarebbe stato possibile multarlo.