Veicoli - logistica - professione

Carta Tachigrafica

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risposta 1.

No, non è obbligatorio. I conducenti la devono richiedere presso le Autorità Competenti solo se devono guidare un veicolo dotato di tachigrafo digitale. La carta tachigrafica va richiesta agli uffici della CCIAA dove il conducente ha residenza (il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni l’anno, per interessi personali o professionali).

risposta 2.

In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento, di variazione di dati o di furto della carta tachigrafica, la CCIAA deve fornire una carta sostitutiva entro 5 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della domanda.
Riferimento legislativo: Reg. CE 3821/85 art. 14 c. 4 e DM 23.06.2005 art. 9. 

risposta 3.

Il 2 marzo 2016 è entrata in vigore la maggior parte del regolamento n. 165/2014 dedicato al tachigrafo digitale. L’articolo 26 è dedicato alle carte tachigrafiche e presenta almeno una novità, in quanto concede la possibilità anche ad autisti di paesi non facenti parte dell’Unione europea di ottenere – seppure provvisoriamente – una carta di circolazione del conducente, quando lavorano all’interno dello spazio comunitario. Cerchiamo di capire quando e in base a quali condizioni scatta tale possibilità.

Facciamo un passo indietro. Di regola le carte tachigrafiche sono rilasciate dallo Stato in cui l’autista ha residenza normale. Quale si considera “residenza normale”? Per la legge, non si può sbagliare: la residenza è il luogo in cui si dimora per almeno 185 giorni l’anno per motivi personali e professionali. Però, siccome in Europa è anche possibile che un autista abbia legami affettivi in un luogo ma poi lavori altrove, il regolamento 165/2014 disciplina proprio il caso in cui un conducente con residenza in uno Stato esterno all’Unione o in uno che fa parte dell’accordo AER, ma lavori in uno Stato membro, come per esempio l’Italia, sulla base di un regolare rapporto di lavoro con un’impresa che abbia sede in tale paese. A quel punto può ottenere, «in casi debitamente giustificati ed eccezionali», una carta del conducente temporanea che dura per un periodo massimo di 185 giorni.

È una possibilità che comunque a Bruxelles comprendono essere rischiosa. Tant’è che nello stesso regolamento si richiede alla Commissione di verificare se effettivamente dalla concessione di queste carte temporanee sorgano «conseguenze negative sul mercato del lavoro», perché se così fosse invita a rivedere proprio l’articolo in questione. Ma soprattutto il regolamento invita a vigilare su un aspetto: che la carta temporanea non sia rilasciata di consuetudine più volte allo stesso conducente. Perché a quel punto sicrumanente potrebbe sorgere problemi.

Per maggiori informazioni scrivici

In collaborazione con VDO www.fleet.vdo.it

 

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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