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Gli strumenti di risparmio fiscale nelle SRL

Mi piacerebbe capire come funziona la distribuzione ai soci dei dividenti nelle SRL. Qual è, in particolare, la forma migliore per remunerare i soci? E come è possibile evitare l’ulteriore tassazione sui dividendi?
Andrea V_ Ferrara

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Innanzitutto, un consiglio: valutate bene la distribuzione degli utili delle SRL entro il 31 dicembre 2022. La scelta potrebbe permettere di ottenere un notevole risparmio fiscale. In particolare, mi riferisco ai soci che possiedono partecipazioni qualificate, ovvero partecipazioni in misura superiore al 20% del capitale sociale. Fino al 31/12/2022, invece, sarà possibile distribuire gli utili prodotti fino al 2017, applicando in capo al socio, che detiene una partecipazione qualificata, la vecchia normativa. Quest’ultima non prevede l’applicazione della ritenuta flat del 26% bensì il cumulo fiscale con altri redditi. Nello specifico:

  • gli utili prodotti fino al 2007 cumulano in capo al socio nella misura del 40%;
  • gli utili prodotti tra il 2008 e il 2016 cumulano in capo al socio nella misura del 49,72%;
  • gli utili prodotti nel 2017 cumulano in capo al socio nella misura del 58,14%.

A partire dal 2023, gli utili ricevuti dal socio persona fisica saranno sempre soggetti a ritenuta a titolo d’imposta 26%. Gli utili, quindi, non fanno cumulo con altri redditi e sono tassati flat al 26%.

Entrando nel merito dei quesiti sottoposti, provo a illustrare sei metodi atti a ottenere un risparmio fiscale. Il primo metodo è il compenso amministratore, molto comune nelle piccole SRL o in quelle a matrice familiare in cui l’imprenditore è anche amministratore. In questo caso, però, occorre prestare attenzione a due aspetti:

  • aumentando il compenso dell’amministratore, si riducono le tasse nella SRL ma si aumentano le ritenute sul compenso. Detto altrimenti, aumenta il cuneo fiscale sull’amministratore;
  • attenzione anche a non sovrastimare il compenso riducendo troppo gli utili della società.

Il secondo metodo sono i rimborsi chilometrici concessi al dipendente o all’amministratore che utilizzano un proprio veicolo per effettuare una trasferta di lavoro. Il rimborso viene effettuato in funzione dei chilometri percorsi, sulla base delle tabelle ACI. I rimborsi chilometrici sono deducibili per la SRL e non sono soggetti a tassazione per il dipendente e per l’amministratore. Inoltre, sono più vantaggiosi rispetto all’auto aziendale o ai buoni benzina.

Il terzo metodo è l’indennità di trasferta: oltre al rimborso chilometrico, l’amministratore, collaboratore o dipendente, per ogni giorno in cui si recano fuori dal comune della sede sociale, hanno diritto a 46 euro al giorno, aumentati a 77 euro in caso di trasferta internazionale, a prescindere che questi soldi siano stati effettivamente spesi.

Il quarto metodo sono i buoni pasto. È possibile riconoscere buoni pasto elettronici del valore giornaliero di 8 euro completamente deducibili per l’azienda ed esenti da fiscalità e contributi.

Il quinto metodo è il marchio. Se l’imprenditore registra il marchio e lo concede in utilizzo esclusivo alla sua azienda, le royalties sono un costo deducibile al 100% per l’azienda e parzialmente detassate per l’imprenditore.

Il sesto metodo sono le prestazioni accessorie. L’articolo 2345 del codice civile contempla la possibilità che l’atto costitutivo stabilisca, oltre quello dei conferimenti, l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni a carattere accessorio non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, la modalità e il compenso nonché le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

Marco Mancini
Marco Mancini
dottore commercialista e business coach
Scrivete a Marco Mancini: intornoazienda@uominietrasporti.it

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