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Gli ISA non premiano le Cooperative

I cambiamenti non sempre sono forieri di semplificazione. Sto parlando degli Studi di settore, sostituiti oggi dagli Indici Sintetici di affidabilità fiscale, sinteticamente noti come «ISA». I miei dubbi, in particolare, riguardano due aspetti: a) le cooperative, escluse fino a ieri dagli Studi, lo saranno anche rispetto agli ISA; b) cosa si intende e com’è da valutare il «costo per litro di gasolio consumato nel periodo»?
Rodolfo R_Vicenza

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Proprio come a scuola: anche per le imprese a fine anno arrivano le pagelle. Si chiamano ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e rappresentano un nuovo strumento con cui si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale.

Già nelle dichiarazioni dei redditi per l’esercizio 2018, la cui presentazione è in scadenza il 2 dicembre 2019, non ci saranno più i giudizi di congruità e coerenza degli Studi di Settore, ma ogni impresa avrà un voto da 1 a 10.

Lavoratori autonomi e imprese che risultano «affidabili» possono godere di significativi benefici premiali e, a seconda del valore raggiunto, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli, beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

Per chi consegue un voto superiore a 8 è riconosciuto:

  • un esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti annuali IVA fino a 50.000 euro e relativi alle imposte sui redditi fino a 20.000;
  • una riduzione di un anno dei termini per l’accertamento.
  • Professionisti e imprese che conseguono un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Se il livello di affidabilità è almeno pari a 9 sono esclusi:

  • dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Cosa succede, invece, se si becca un’insufficienza?

Coloro che conseguono un punteggio pari o inferiore a 6, come indicato nel Provvedimento in materia di ISA del 10 maggio 2019, saranno inseriti nell’elenco dei soggetti per i quali l’Agenzia potrà definire specifiche strategie di controllo quali, per esempio, quelle che traggono spunto dalle risultanze bancarie.

Nel settore autotrasporto tra gli indicatori che concorrono alla determinazione dell’ISA compare anche il «costo per litro di gasolio consumato nel periodo» che prevede una soglia minima di 1,17euro e una massima di 1,28. Le imprese che si assestano su un costo pari al minimo ottengono un “10”; man mano che il costo sale verso la sogllia massima il voto scende fino a “1”


Le società cooperative a mutualità prevalente non erano soggette agli Studi di Settore, mentre lo saranno rispetto agli ISA. Una causa di esclusione è applicabile solo a:

  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
  • società cooperative costituite da utenti non imprenditori, quali le cooperative di lavoro, che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Di conseguenza, non basta la mutualità prevalente a esonerare dagli ISA.

Nel settore autotrasporto, tra gli indicatori che concorrono alla determinazione dell’Indice di Affidabilità fiscale del contribuente ve n’è uno che sta generando molti problemi: l’indicatore del «costo per litro di gasolio consumato nel periodo», già sottoposto alle prime richieste di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (vedi Circolare 17/E del 2/8/2019).

La variabile «costo per litro di gasolio consumato nel periodo» prevede una soglia minima di 1,17 euro e una soglia massima di 1,28 euro. Le imprese che si assestano esattamente su un costo per litro consumato nel periodo pari al minimo previsto ottengono un bel «10» dall’indicatore; man mano che il costo a litro sale verso la soglia massima di 1,28 euro il voto scende fino a «1».

Le contestazioni avanzate rilevano che non solo le soglie sono veramente “strette” (tra la soglia minima e la soglia massima ci sono solo 11 centesimi!), ma che le aziende ben possono aver sostenuto un costo medio inferiore alla soglia minima, grazie all’ottimizzazione dei propri costi ottenuti tramite acquisti collettivi, cui si aderisce proprio per ottenere un prezzo del gasolio inferiore più concorrenziale e quindi anche al di sotto dei valori medi riscontrati presso i distributori dal MISE.

Marco Mancini
Marco Mancini
dottore commercialista e business coach
Scrivete a Marco Mancini: intornoazienda@uominietrasporti.it

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