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Giro di vite sugli appalti: il trasporto resta escluso

In che modo e fino a che punto la nuova normativa sugli appalti, in vigore da inizio anno, interessa l’autotrasporto? Quali oneri prevede per le aziende coinvolte, siano esse committenti o appaltatrici?
Miriam G_Mantova

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Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, al fine di contrastare l’evasione contributiva e fiscale, ha previsto una serie di oneri per il committente, l’impresa appaltatrice/affidataria dei lavori e l’impresa subappaltatrice. Nell’ultima versione la norma esclude dalla sua applicazione il contratto di trasporto. A determinate condizioni, invece, potrà essere applicato a quello di logistica. Perché, più in generale, gli adempimenti previsti nella normativa si applicano alle aziende (committenti) che affidano in appalto o subappalto ad altri soggetti (appaltatori) l’esecuzione di opere o di servizi, per un importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro, che comportino impiego prevalente di manodopera presso una sede di attività del committente con utilizzo di attrezzature o beni strumentali del committente stesso.

La nuova normativa prevede che le aziende committenti debbano chiedere alle imprese appaltatrici (o subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali relative ai compensi percepiti dai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o dei servizi appaltati

La nuova normativa prevede che le aziende committenti debbano chiedere alle imprese appaltatrici (o subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali relative ai compensi percepiti dai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o dei servizi appaltati.

Ove l’impresa appaltatrice non adempia a effettuare le comunicazioni dovute nei tempi previsti ovvero non risultino versate le ritenute dovute, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati a suo favore nella misura del 20% del valore complessivo dell’appalto ovvero per l’ammontare delle ritenute non versate dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate competente nei 90 giorni successivi.

In caso di mancato adempimento saranno applicate alla committente sanzioni pari a quelle irrogate alla ditta appaltatrice.

Per assolvere a detto adempimento le imprese appaltatrici:

  • devono eseguire i versamenti delle ritenute fiscali distintamente per ciascun committente (con moduli distinti);
  • devono trasmettere al committente entro i cinque giorni successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali (prima scadenza 17/02/2020), copia delle deleghe ed un elenco nominativo dei lavoratori impiegati (con relativi codici fiscali) nel mese precedente in esecuzione dell’appalto; la comunicazione deve riportare il dettaglio delle ore lavorate e della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente in esecuzione dell’appalto e delle relative ritenute;
  • non possono compensare le somme dovute con crediti di qualsiasi tipo salvo il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate della certificazione di regolarità fiscale (vedi in prosieguo).

Gli adempimenti sopra riportati non si applicano quando la ditta appaltatrice, entro il termine previsto per comunicare i versamenti, certifichi di avere i requisiti di “regolarità fiscale” mediante apposita attestazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

La certificazione di regolarità fiscale viene rilasciata dall’Agenzia delle entrate alle ditte richiedenti aventi i seguenti requisiti:

  • abbiano anzianità di attività di almeno tre anni,
  • abbiano inoltrato regolarmente le dichiarazioni fiscali,
  • abbiano eseguito negli ultimi tre anni versamenti risultanti dal conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime,
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o debiti esattoriali per imposte o contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sono scaduti i termini di pagamento salvo rateazione in atto.

Sulle prestazioni relative a contratti di appalto e subappalto, svolti con il prevalente utilizzo di mano d’opera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo dei beni di proprietà del committente, è prevista l’applica dell’inversione contabile in materia di IVA (reverse charge). Il provvedimento è subordinato all’autorizzazione del Consiglio Ue.

Il reverse charge non si applica per le prestazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti già soggetti allo split payment.

Marco Mancini
Marco Mancini
dottore commercialista e business coach
Scrivete a Marco Mancini: intornoazienda@uominietrasporti.it

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