La distinzione tra fattura differita e fattura riepilogativa è di grande importanza ai fini dell’individuazione del termine per l’emissione della fattura e l’invio della stessa al sistema SDI.
La fattura immediata viene emessa nella stessa data dell’operazione (più precisamente nella stessa data in cui l’operazione è rilevante ai fini Iva).
La fattura differita viene emessa in un momento successivo rispetto al momento in cui l’operazione è effettuata (cioè rispetto al momento in cui è rilevante ai fini Iva). Essa può essere emessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.
Per meglio comprendere l’importanza di tale distinzione analizzeremo, di seguito, alcuni esempi sia nel caso di cessione di beni sia di prestazione di servizi.
CESSIONE DI BENI
Nella cessione di beni il momento rilevante ai fini iva è la consegna/spedizione dei beni.
La fattura immediata ha la stessa data dell’operazione e deve essere spedita al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data della consegna o spedizione dei beni. Esempi:
- cessione di beni documentata da ddt del 19 gennaio, la fattura deve essere emessa con data non successiva al 19 gennaio e deve essere inviata al sistema di interscambio entro il 31 gennaio.
- la fattura differita può essere emessa e quindi inviata al sistema di interscambio fino al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni indicando nella fattura stessa il riferimento al ddt di consegna dei beni. Esempio:
- cessione di beni documentata da ddt del 19 gennaio, la fattura differita deve essere emessa e inviata al sistema di interscambio con data non successiva al 15 febbraio.
«Nel caso di più consegne di beni effettuate nel corso di uno stesso mese nei confronti di uno stesso committente è possibile effettuare una sola fattura riepilogativa differita da inviare entro il 15 del mese successivo.»
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Nella prestazione di servizi il momento rilevante ai fini Iva è quello del pagamento. Questo significa che la fattura deve essere emessa al più tardi nella stessa data del pagamento da parte del committente (quindi mai con data successiva!). Analizziamo due esempi per chiarire la tempistica di emissione.
- prestazioni di trasporto effettuate in data 2 – 4 e 5 gennaio, nei confronti dello stesso committente che non ha ancora effettuato il pagamento. È possibile emettere una unica fattura riepilogativa, con data 5 gennaio da inviare al sistema di interscambio entro i 12 giorni successivi quindi entro il 17 gennaio. Tale fattura riepilogativa è immediata in quanto non è ancora stato effettuato il pagamento;
- prestazioni di trasporto effettuate in data 2 – 4 e 5 gennaio, nei confronti dello stesso committente per le quali è già stato effettuato il pagamento nel mese di effettuazione del servizio, è possibile effettuare una unica fattura con data 5 gennaio da inviare entro il 15 del mese successivo. Tale fattura è differita in quanto emessa successivamente rispetto al momento rilevante che è quello del pagamento.