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Bonus Pubblicità: quanto si risparmia investendo su Uomini e Trasporti

Non ho mai investito in pubblicità, ma sono stato però incuriosito dalle misure previste dal Decreto Rilancio. Insomma, semmai decidessi di promuovere la mia azienda tramite inserzioni su una rivista come Uomini e Trasporti, di quali benefici potrei godere? E soprattutto, sono ancora in tempo per poterlo fare? Elvezio T_Pesaro

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Il Decreto Rilancio è intervenuto nuovamente sul Bonus Pubblicità rendendolo ancora più vantaggioso rispetto a quanto già modificato dal Decreto Cura Italia.
Per l’anno 2020 il Bonus Pubblicità consisterà in un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti fatti in pubblicità. Pertanto, contrariamente alle agevolazioni degli anni precedenti, non si fa più riferimento all’incremento delle spese pubblicitarie rispetto all’anno precedente ma l’agevolazione è prevista sull’intera spesa sostenuta.

Chi può accedere al bonus pubblicità?
Possono accedere al Bonus Pubblicità tutte le imprese, i lavoratori autonomi e anche enti non commerciali.

Quali sono le spese agevolabili?
Sono agevolabili gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, regolarmente registrata al Tribunale e con un direttore responsabile, oltre alle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali che non siano partecipate dallo Stato.
Non rientrano nell’agevolazione la realizzazione grafica della pubblicità, gli annunci sui social media, la pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google; la realizzazione di volantini cartacei periodici; le pubblicità sui siti web non registrati come testata giornalistica.

Com’è possibile accedere al beneficio?
Il beneficio può essere richiesto attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e si ottiene in quattro passaggi:
tra l’1 e il 30 settembre 2020 deve essere prenotato il bonus;
tra l’1 e il 31 gennaio 2021 deve essere presentata la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati;
l’Agenzia delle Entrate provvederà alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’agevolazione;
dopo 5 giorni dalla pubblicazione, il credito d’imposta può essere utilizzato in F24 con il codice tributo 6900.Attenzione! Il Bonus Pubblicità è un contributo tassabile ai fini irpef, ires e irap e andrà indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Come va gestito il Bonus Pubblicità dal punto di vista contabile?
Il Bonus in questione è un contributo da inserire nei ricavi. Nello specifico si tratta di un contributo in conto esercizi da contabilizzare alla voce A5 del conto economico. Come abbiamo detto in precedenza, il Bonus Pubblicità è soggetto a tassazione.Ricordiamo che i costi di pubblicità sono deducibili tutti nell’esercizio.A partire dal 2016, infatti, i costi di pubblicità non possono più essere capitalizzati e, quindi, ammortizzati. Possono essere capitalizzati solo quelli sostenuti in modo non ricorrente, in alcuni caratteristici momenti della società, quali la fase pre-operativa, i cosiddetti costi di start-up.Le spese di pubblicità capitalizzate in anni precedenti possono essere riclassificate nella voce «Costi di impianto e ampliamento» nel caso in cui soddisfino i requisiti per la capitalizzazione di questi ultimi; oppure devono essere eliminate dallo Stato patrimoniale e imputate a rettifica del patrimonio netto in base a quanto specificato dal nuovo OIC 29.

Anche le spese di sponsorizzazione possono essere ricomprese in quelle di pubblicità?
Secondo consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, anche le spese di sponsorizzazione possono essere ricondotte nell’ambito delle spese di pubblicità. Le spese di sponsorizzazione si caratterizzano dall’esistenza di un rapporto in base al quale lo sponsor si obbliga a una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.
Pertanto, le spese di sponsorizzazione per essere qualificate come spese di pubblicità ed essere integralmente deducibili devono:
avere come scopo quello di reclamizzare un prodotto o il marchio o il nome dell’impresa;
essere corrisposte a fronte di un obbligo sinallagmatico del beneficiario.

Marco Mancini
Marco Mancini
dottore commercialista e business coach
Scrivete a Marco Mancini: intornoazienda@uominietrasporti.it

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