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Furto del carico: chi ha davvero diritto al risarcimento?

La Corte di Appello di Napoli ha respinto la richiesta di risarcimento di due Comuni del Beneventano per la sottrazione di un carico di formaggio in quanto non li ha ritenuti titolari del diritto alla rifusione del danno, non essendo parti del contratto di trasporto o proprietari della merce trafugata e non avendo subito alcun danno per effetto dell'evento

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Oggi ci occupiamo del contratto di trasporto. In questo contesto vogliamo capire come identificare chi ha diritto ad essere risarcito nel caso di furto del carico, quando sono poco chiari i confini di chi sia il committente e/o contraente dell’accordo stesso.

La sentenza a cui facciamo riferimento è quella della Corte d’Appello di Napoli n. 572/2025 del 06-02-2025, che si occupa appunto di un caso di inadempimento di un contratto di trasporto.

IL FATTO

Vediamo la vicenda da cui nasce il processo. Due Comuni del Beneventano avevano partecipato all’iniziativa «Una forma di solidarietà», avviata dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per raccogliere fondi destinati all’acquisto di formaggio dalle aziende della regione colpite dal terremoto. I fondi raccolti ammontavano a oltre 17 mila euro con cui erano stati acquistati 590 kg di formaggio e 800 kg di parmigiano.

Un’azienda di trasporto sempre campana si era poi offerta di eseguire gratuitamente il trasporto della merce, merce che era stata consegnata alla ditta da un caseificio della provincia di Parma. Ma una volta partiti i camion erano spariti con tutto il carico. La moglie di uno dei titolari dell’azienda di trasporto aveva allora informato il responsabile della Protezione Civile che il trasporto era stato svolto da un altro vettore, che evidentemente aveva organizzato il colpo. Inoltre aveva sporto denuncia alla polizia per la sparizione del carico.

LA DECISIONE DI PRIMO GRADO

I Comuni avevano allora chiamato in causa davanti al Tribunale di Benevento l’azienda di trasporto, chiedendo la condanna alla restituzione dei 17 mila euro sborsati per l’acquisto del formaggio e al risarcimento dei danni patiti. L’azienda aveva ammesso di aver accettato la richiesta di effettuare il trasporto a titolo gratuito, ma precisando che non si era offerta spontaneamente, bensì su richiesta del responsabile della Protezione Civile (che aveva confermato). Inoltre, a causa della pressante richiesta di effettuare il ritiro della merce entro una data specifica e non avendo automezzi disponibili, la società si era rivolta ad una ditta individuale, regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori, informandone il responsabile della PC ed ottenendo da lui l’autorizzazione. Infine il trasportatore aveva chiesto al caseificio di inviare una copia delle bolle di consegna della merce, dal cui esame era emersa una compilazione approssimativa, non essendo stati annotati sulle stesse il nome del secondo vettore, la targa dell’automezzo su cui la merce era stata caricata e il nome del conducente. In sintesi, la società di trasporto aveva sostenuto che la responsabilità della perdita della merce non era imputabile a loro, ma piuttosto al caseificio che aveva consegnato la merce al trasportatore senza annotare i dati identificativi necessari.

Ma il Tribunale aveva respinto questi argomenti e condannato l’azienda, basandosi sulla presunzione di responsabilità del vettore per la perdita della merce e sull’inadempimento del contratto di trasporto. In particolare, secondo il giudice di primo grado, l’azienda non aveva allegato prove o circostanze idonee «a dimostrare che il furto era stato perpetrato con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibile ed inevitabile, nonostante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate». Inoltre il Tribunale aveva rilevato che gli attori avevano scoperto solo a seguito dell’avvenuto furto che la società si era avvalsa di un altro vettore per il trasporto della merce, circostanza che però «non elide la responsabilità diretta della convenuta nei loro confronti per la perdita della merce».

LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO

Vista la decisione a sfavore, l’azienda appella la sentenza, sostenendo che i Comuni non erano legittimati a chiedere il risarcimento poiché non erano parti del contratto di trasporto né proprietari della merce trafugata. La Corte napoletana in sostanza accoglie questi motivi, ribaltando la sentenza di primo grado e rigettando le richieste dei Comuni. Questi infatti – secondo la Corte – non erano titolari del diritto al risarcimento del danno perché, appunto, non risultavano contraenti del contratto di trasporto né erano i proprietari della merce rubata. Erano infatti le associazioni di protezione civile dei due paesi ad aver raccolto i fondi per l’acquisto del formaggio e a conferire il relativo incarico di trasporto. Il sindaco ha sì la qualità di autorità comunale di protezione civile, ma non ha alcun potere di rappresentanza di enti privati, quali sono le associazioni di volontariato.

Inoltre il pagamento della merce era avvenuto tramite bonifici effettuati da conti correnti privati, ossia un’associazione e una persona fisica, e non intestati ai Comuni che quindi non avevano subito alcun danno per effetto del furto del formaggio. Infine l’eccezione di difetto di legittimazione attiva era stata già sollevata in primo grado e non poteva essere considerata tardiva, poiché la deduzione con cui i Comuni contestavano la titolarità in capo all’impresa di trasporto attrice del diritto ad eccepire il difetto «costituisce una mera difesa, rilevabile anche d’ufficio dal giudice». 

LE CONSEGUENZE

Riassumendo, la Corte d’Appello ha accolto le controdeduzioni dell’azienda di trasporto basandosi principalmente sul difetto di legittimazione attiva dei due Comuni, ritenendo che non fossero titolari del diritto al risarcimento del danno (non erano parti del contratto di trasporto né proprietari della merce trafugata) e che non avessero subito alcun danno per effetto del furto del formaggio. La Corte ha inoltre ritenuto che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevato dall’azienda, fosse valida e non tardiva.

L’organo giudicante di Napoli ha in conclusione riformato integralmente la sentenza del Tribunale di Benevento, condannando i  Comuni al rimborso delle spese legali sostenute dalla società di trasporto e anche dal caseificio per entrambi i gradi di giudizio.

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