Gli spedizionieri lo considerano un grande successo, ma anche i vettori possono sorridere. Perché la nuova disciplina sul contratto di spedizione, approvata a inizio anno, se da una parte finalmente riconosce ai primi un ruolo più aderente alla moderna attività di spedizione, finora regolata prevalentemente da articoli del Codice civile risalenti al Regio Decreto del 1942, dall’altra disciplinano i limiti della responsabilità del vettore, estendendola anche al trasporto intermodale.
«Così il Codice civile finalmente rispecchia quello che oggi è la moderna attività di spedizione internazionale», ha commentato la presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, fotografando con una frase la complessità raggiunta oggi dall’attività del suo settore: «Finalmente viene riconosciuto e recepito nel nostro ordinamento il valore dello sviluppo avuto dal settore delle spedizioni internazionali negli ultimi 70-80 anni. Fenomeni come l’avvento del container negli anni 50 e la globalizzazione del commercio fino ad oggi non trovavano riscontro nella vecchia disciplina del contratto di spedizione». Che fosse una riforma urgente, del resto, lo conferma il fatto che la nuova disciplina – sostenuta da Confetra ed elaborata dal Cnel che l’ha proposta al Parlamento – era stata inserita tra le riforme prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla Missione 3, «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», il che le ha consentito di percorrere una corsia parlamentare privilegiata.
Il contratto di spedizione
Il cuore della nuova normativa è nella riforma del contratto di spedizione. Ora lo spedizioniere diventa un mandatario che può concludere per conto del mandante anche più contratti di trasporto con diversi vettori (art. 1737 c.c.), grazie a una formulazione più coerente al trasporto intermodale ormai prevalente sulle tratte internazionali e non solo. Proprio in questo suo ruolo di mandatario, lo spedizioniere (così come il mandante) gode di maggiore autonomia: sparisce pertanto il comma per cui «i premi, gli abbuoni e i vantaggi ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario».
Fedespedi spiega che «quest’ultima disposizione recepisce il principio per cui il mandatario non può trarre vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti», in considerazione del fatto che, «a differenza dell’appaltatore, lo spedizioniere non assume un rischio imprenditoriale e, quindi, non può lucrare della differenza tra quanto preventivato in termini di spesa e i risparmi che riesce poi ad ottenere». Ma la stessa organizzazione osserva che la disposizione «risulta di difficile applicazione nella prassi, in quanto il committente, non avendo accesso alla contabilità dello spedizioniere, non può agevolmente verificare se quest’ultimo ha effettivamente conseguito vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti».
I limiti alla responsabilità
Ma la novità che più interessa i vettori (molti dei quali, del resto, sono anche spedizionieri) è la modifica dell’art. 1696 c.c., di cui è esplicitamente prevista l’applicazione anche agli spedizionieri-vettori. Il limite al risarcimento, in caso di danno, dovuto dal vettore – e fissato a livello nazionale in 1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata e a livello internazionale mediante rinvio alla Convenzione CMR (8,33 DPS, l’unità di conto del Fondo monetario internazionale, per ogni kg di peso lordo mancante) – che finora riguardava esclusivamente il trasporto stradale, viene estesa anche ad altre modalità.
La nuova normativa, infatti, mentre per i limiti di risarcimento nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, nazionali e internazionali, rinvia alle leggi speciali e alle convenzioni internazionali, introduce una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale. In tali casi, infatti, quando non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l’avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare 1 euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali.
Un’ultima innovazione riguarda i crediti di vettore, spedizioniere, mandatario, depositario e sequestratario (art. 2761) con l’estensione del privilegio per spedizioniere e vettore «anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative» e prevedendo un privilegio per il credito del mandatario qualora «abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante».