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Cosa accade quando si dice «no» al fisco

Le imposte vanno pagate a scadenze precise. Però può capitare, per contingenze critiche o per emergenze come quella scaturita dalla diffusione del coronavirus, di non riuscire a pagare nei tempi. A quel punto quali scenari si prospettano in concreto?
Gianna P_Ancona

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La risposta è articolata e prevede diversi casi. A questi, poi, a causa del Covid-19, se n’è aggiunto un altro sotto forma di proroga. Ma procediamo con ordine.
La prima possibilità è il ravvedimento operoso. Chi non ha pagato può sanare il ritardo pagando una maggiorazione per sanzioni e interessi. Le sanzioni variano, a seconda del ritardo, fino a un massimo del 5%. Gli interessi sono marginali e pari, dal 2020, allo 0,05% annui.

Nel caso di mancato pagamento con ravvedimento operoso, l’Agenzia Entrate invia comunicazione d’irregolarità. Tale comunicazione è un avviso bonario con sanzione 10% da pagare entro 30 giorni. In alternativa, nello stesso lasso di tempo, può essere richiesta rateizzazione trimestrale (per un massimo di 8 rate se l’importo è inferiore a 5.000 euro, di 20 se è superiore).

Nel caso in cui non si provveda al ravvedimento operoso e neppure al pagamento della comunicazione d’irregolarità, la pratica passa all’Agenzia Riscossioni, ex Equitalia, la quale invia cartella di pagamento con sanzioni pari al 30% (e non il 10% come da avviso bonario). Oltre alle sanzioni si pagano anche oneri di riscossioni pari al 3%. Pervenuta la cartella di pagamento occorre agire entro 60 giorni: pagare, richiedere la rateizzazione o fare ricorso contro la cartella di pagamento.

La rateizzazione prevede un piano mensile di 72 rate. Per debiti inferiori a 60.000 euro è sempre concessa e non è necessario allegare alcuna documentazione; per debiti superiori, affinché la rateizzazione sia concessa, è necessario rispettare alcuni requisiti che variano a seconda del soggetto richiedente (soggetto privato, ditta individuale, società di persone, società di capitali). È soggetta, invece, a particolari requisiti da documentare nel caso di debiti superiori a 60.000 euro.

Se non si è in grado di sostenere un piano di 72 rate, a determinate condizioni previste dall’Agenzia riscossioni, è possibile richiedere un piano straordinario in 120 rate mensili.
Attenzione: se la condizione economica peggiora e il piano di rateazione non è decaduto si può richiedere una proroga ovvero un allungamento dei tempi di pagamento. La proroga può essere concessa una sola volta, previa richiesta motivata.

Cosa succede se, ricevuta la cartella, il pagamento viene effettuato dopo i 60 giorni? Si paga di più perché gli oneri di riscossione salgono dal 3% al 6%.

Cosa succede se non si fa nulla (quindi né si paga, né si provvede alla richiesta di rateizzazione, né a impugnare entro 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento)? Le procedure di riscossione vanno avanti. L’Agenzia Riscossioni, però, ha tempistiche e adempimenti da rispettare prima di procedere al pignoramento dei beni o dei conti correnti. Attenzione: l’ultima chiamata da parte dell’Agenzia Riscossioni è rappresentata dall’intimazione di pagamento. Una volta pervenuta l’intimazione di pagamento, il contribuente non potrà più aspettare. Per non vedersi pignorati i propri beni entro 5 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento dovrà effettuare il pagamento oppure dovrà richiedere la rateizzazione. La semplice richiesta della rateizzazione blocca le procedure esecutive dell’Agenzia Riscossioni.

Tutta questa procedura entra in stand by in epoca di Covid-19. Perché rispetto agli adempimenti e ai versamenti fiscali in scadenza il 16 marzo, scatta una sospensione per tutti i contribuenti che dura poco (fino al 20 marzo) per chi ha ricavi superiori a 2 milioni e fino al 31 maggio per tutti gli altri

Tutta questa procedura entra in stand by in epoca di Covid-19. Perché rispetto agli adempimenti e ai versamenti fiscali in scadenza il 16 marzo, scatta una sospensione per tutti i contribuenti che dura poco (fino al 20 marzo) per chi ha ricavi superiori a 2 milioni. Per chi invece nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto-legge del 16 marzo (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel momento in cui andiamo in stampa) ha ottenuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’Iva (annuale e mensile);
  • alle addizionali Irpef;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Attenzione: chi ha già versato non può chiedere rimborso.

Marco Mancini
Marco Mancini
dottore commercialista e business coach
Scrivete a Marco Mancini: intornoazienda@uominietrasporti.it

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