Le norme che regolano il trasporto di rifiuti sono contenute principalmente nel decreto legislativo 152/2006 e nei documenti da esso previsti, come le autorizzazioni, che forniscono invece prescrizioni specifiche in base all’attività svolta.
Nello specifico gli articoli 256, 258, 259 e 260 del citato decreto definiscono le sanzioni rispettivamente per attività svolte senza autorizzazione (art. 256), per la tenuta di registri e la compilazione dei formulari (art. 258), per il traffico illecito di rifiuti (art. 258) e per le attività organizzate ai fini di tali traffici (art. 260).
L’art 256 disciplina quindi sia le sanzioni per attività svolte senza autorizzazione sia quelle per il mancato rispetto delle prescrizioni in esse contenute, oltre alle attività di “deposito incontrollato” o di “gestione di discarica non autorizzata”. Le sanzioni previste per attività senza autorizzazione vanno dalla pena dell’arresto (da 3 a 12 mesi per rifiuti non pericolosi e da 6 a 24 mesi per quelli pericolosi) o ammenda da 2.600 a 26.000 euro, mentre per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative sono ridotte alla metà (comma 4).
In particolare, i titoli autorizzativi rilasciati ai trasportatori, riportano all’ultimo capitolo l’elenco delle prescrizioni da rispettare in base alla tipologia di trasporto. Le prescrizioni più comuni, a titolo di esempio, possono essere le seguenti:
- obbligo di avere a bordo copia corredata da dichiarazione di conformità all’originale secondo il dpr 445/2000;
- assicurare interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli al fine di evitare, durante il trasporto, la dispersione e/o lo sgocciolamento di rifiuti nonché di proteggere i rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici;
- sottoporre a bonifica i veicoli prima di trasportare altri prodotti e più specificatamente sottoporre a bonifica i recipienti fissi e mobili utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi prima di trasportare altri tipi di rifiuti;
- divieto di trasportare contestualmente rifiuti pericolosi e non pericolosi che risultano incompatibili tra loro;
- posizionare la targa con R di colore nero su fondo giallo sulla parte posteriore del veicolo quando il trasporto riguarda i rifiuti pericolosi nonché sui colli ove presenti;
- dotare i veicoli per il trasporto di rifiuti pericolosi di mezzi per provvedere al contenimento di una eventuale dispersione.
Per quanto riguarda il documento di trasporto “Formulario”, la mancanza, l’incompletezza o l’inesattezza dei dati, così come la non corretta tenuta del registro di carico e scarico, è sanzionata dall’art. 258 che prevede una sanzione da 1.600 a 9.300 euro, mentre se le informazioni mancanti possono essere ricostruite tramite i registri di carico e scarico o da altre scritture la sanzione si “abbassa” da un minimo di 260 a un massimo di 1.550 euro. Nel caso in cui l’infrazione riguardi un trasporto di rifiuti pericolosi si aggiunge l’art. 483 del codice di procedura penale ed eventualmente il sequestro preventivo del mezzo di trasporto.
Tali pesanti sanzioni sul Formulario sono giustificate dal fatto che la normativa gli conferisce un ruolo che va oltre il semplice “accompagnamento” della merce. È infatti un documento che serve a verificare la regolarità della gestione dei rifiuti ovvero, come sancito dalla sentenza Cass. Pen. III del 19 marzo 2000, che «consente di rendere trasparente in ogni momento il percorso del rifiuto, sia in senso oggettivo (tipologia, quantità, impianto di origine, impianto di destinazione, dati di consegna iniziali e finali, percorso prescelto), sia soggettivo (tutti i soggetti comunque implicati, quali produttori, detentori, trasportatori, destinatari)».
La responsabilità, piena e totale, sulla compilazione del formulario rimane in capo al produttore/detentore, mentre al trasportatore, che controfirma il documento anche quando è lui stesso a compilarlo per conto del produttore, rimane una responsabilità generale di controllo.
L’Albo ha infatti precisato che non spetta al trasportatore verificare la reale natura del rifiuto, specialmente quando il rifiuto è chiuso e sigillato in fusti o comunque confezionato in maniera tale che non sia possibile verificarne la natura, a meno che non sia evidente la non corrispondenza del carico rispetto alla descrizione e al codice CER indicato nel formulario. In questo caso allora la responsabilità del trasportatore rientra in quella più generale del dolo o della colpa.
Per quanto riguarda la corresponsabilità per i vari soggetti della filiera, il Dlgs 286/2005 e ss prevede, in caso di violazione dell’art 174 (periodi di guida e di riposo) anche la medesima sanzione applicata al conducente per il proprietario della merce, il committente del trasporto, il caricatore e il vettore indipendentemente dalla stipula o meno di un contratto di trasporto.