È grande la confusione sotto il sole. E qualcuno ci gioca. Rispetto ai costi minimi, poi, gli interessi in gioco e l’ansia di riscatto sono tanti e tali che in molti soffiano sul fuoco, raccontano in giro che i costi minimi non sono più in vigore, che la manovra – un po’ come aveva fatto con il Sistri (almeno fino a un pronto ravvedimento) – ha cancellato l’art. 83 bis. Ora, finché si dice nei bar, sui piazzali, in qualche ufficio reso afoso dal clima torrido, passi. Che lo sostenga il Sole 24 Ore nella sua edizione Trasporti è un po’ troppo.
Allora, per non ingenerare falsi allarmi e fornire uno straccio di minima certezza, ricostruiamo brevemente la vicenda. Che parte con un emendamento presentato a firma del senatore Cicolani, con cui si aggiungono un paio di frasi all’art. 83 bis essenzialmente a uno scopo: rendere possibile la stipula di accordi di settore anche oltre il 12 giugno 2011. Così come era stata scritta la norma, infatti, non sembrava chiaro: si poteva cioè pensare che, trascorsi invano quei nove mesi che la legge assegnava per la stipula degli accordi di settore, i costi minimi sia per i contratti scritti sia per quelli verbali erano quelli fissati dall’Osservatorio o, in supplenza, dal ministero dei Trasporti. Adesso questa possibilità viene chiarita: è possibile cioè cercare di sedersi attorno a un tavolo e riprendere le trattative, settore per settore, per individuare eventualmente dei costi diversi per ogni ambito merceologico, ma – è questa la novità dell’articolo della manovra – si stabilisce una nuova procedura. Che prevede il preventivo parere della Consulta dell’Autotrasporto e quindi la pubblicazione dell’accordo stesso tramite un decreto emanato dal ministro dei Trasporti. In pratica questo atto darebbe garanzia legale all’accordo e lo metterebbe al riparo da eventuali “lamentele” dell’antitrust.
Tutto qui. I costi minimi ci sono, rimangono. Ma settore per settore si possono concludere accordi. Potranno prevedere costi diversi? In parte sì. Magari migliorativi, vale a dire più alti di quelli fissati dal ministero.
A questo punto non rimane che rileggere i due commi dell’art. 83 bis modificati dalla manovra (in neretto le parti nuove). E poi provare a rispondere: Il Sole 24 Ore Trasporti mente sapendo di mentire?
4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l’importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore . Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l’Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4.”.