Per agevolare le attività di soccorso umanitario per l’Ucraina la direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIMS ha emanato l’11 marzo scorso – su richiesta di ANITA – una nota con cui fornisce chiarimenti in merito a due punti importanti: tempi di guida e di riposo e autorizzazioni internazionali di merci e di viaggiatori.
– tempi di guida e di riposo: la lettera d) dell’art. 3 del Regolamento n. 561/2006, prevede che non si applicano «ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio» le disposizioni relative al rispetto dei tempi di guida e di riposo alla guida dei veicoli di trasporto di merci e di passeggeri;
– autorizzazioni per il trasporto di merci e di passeggeri: l’articolo 14 dell’Accordo Italia- Ucraina del 3 febbraio 1988, prevede l’esenzione da autorizzazione bilaterale esclusivamente per i «trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali», in cui possono essere incluse altre tipologie di materiali quali coperte, generi di prima necessità, ecc.
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