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Rilevamento angolo cieco, il Comune di Milano ripristina l’obbligo

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato è stato riattivato nel capoluogo lombardo l’onere di installazione sui mezzi pesanti di dispositivi che rilevino il blind spot. Ecco tutte le regole da osservare

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Il Comune di Milano ha ripristinato le norme sull’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevamento dell’angolo cieco nei mezzi pesanti. Si tratta dell’inevitabile conseguenza della decisione del Consiglio di Stato del 26 febbraio scorso, nella quale il tribunale ha accolto il ricorso presentato dallo stesso Comune. Com’è noto, la sentenza di secondo grado ha ribaltato quella del TAR Lombardia che aveva annullato la delibera comunale di istituzione del divieto di circolazione nella ZTL (area B e area C) dei veicoli pesanti sprovvisti di un apposito adesivo di segnalazione dell’angolo cieco e di sistemi per il rilevamento di pedoni e ciclisti.

Cosa cambia

Il Comune di Milano ha in sostanza mantenuto le precedenti disposizioni e le tempistiche per adempiere all’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione dell’angolo cieco (vedi link). È stata quindi riattivata sul sito dell’Ente la parte relativa al divieto di accesso e circolazione per i veicoli privi di tali sistemi ed è stata inoltre pubblicata la Determina dirigenziale n. 3869 del 15 maggio 2024 con efficacia immediata. Nel documento è inserito il Disciplinare dei sistemi di comunicazione e di registrazione della targa per l’accesso dei veicoli nella ZTL Low Emission Zone – Area B che sostituisce il precedente disciplinare

Le scadenze di adeguamento per veicoli over 12 ton…

Per quanto riguarda i veicoli di categoria N3 (cioè destinati al trasporto di merci con massa massima superiore a 12 ton), dal 1° ottobre 2023 potranno circolare nella ZTL Area B muniti di adesivi per angoli ciechi e senza dispositivo di rilevamento fino all’installazione del dispositivo stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ma tutto ciò a una condizione, ovvero che i proprietari siano in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti, in prossimità sia della parte anteriore del veicolo sia del lato del marciapiede, e di emettere un segnale di allerta.

…e la documentazione necessaria

La copia della documentazione che attesta l’acquisto (indicando il numero di kit ordinati, marca e modello) deve essere conservata a bordo del veicolo. Per poter usufruire della deroga gli interessati devono però registrarsi al servizio online Area B, accessibile dal portale internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it/areab), inserendo la targa del veicolo e la relativa deroga.
La richiesta deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL dalla funzione “Richiesta permessi”, allegando due documenti: la carta di circolazione e la dichiarazione dell’installatore. Quest’ultima va datata e timbrata con l’indicazione della marca e del modello di sensori utilizzati e del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono installati.
Nel caso di mezzi che siano dotati dei sistemi al momento dell’acquisto, è necessaria invece la dichiarazione rilasciata dal produttore che attesti la dotazione dei dispositivi, con l’indicazione della marca e del modello dei sensori e del numero di targa e di telaio del veicolo sul quale sono stati installati.
Nel caso, infine, in cui il sistema non sia ancora stato montato, è necessario caricare la copia fronte e retro del libretto di circolazione e la copia dell’ordine di acquisto indicante il numero di kit ordinati, marca e modello.

Le scadenze di adeguamento per veicoli tra 3,5 e 12 ton…

Per quanto riguarda i veicoli di categoria N2 (ovvero destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 ton, ma non superiore a 12 ton) muniti di adesivo per angolo cieco, questi possono già circolare nella ZTL- Area B dal 1° ottobre 2023. Per poter usufruire di questa deroga gli interessati devono registrarsi al servizio online Area B accessibile dal portale internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it/areab). Anche qui la richiesta di deroga deve essere completata prima dell’accesso alla ZTL dalla funzione “Richiesta permessi”, allegando carta di circolazione; carta di identità del dichiarante; auto dichiarazione che il veicolo è munito di adesivo di segnalazione angolo cieco.
Dal 1° ottobre 2024 invece i veicoli N2 potranno circolare nella ZTL Area B solo se i proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti in prossimità sia della parte anteriore del veicolo sia del lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta. Anche in questo caso la deroga vale fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (quindi non fine di quest’anno come per gli N3, ma 365 giorni in più).

…e la documentazione necessaria

La procedura di registrazione è invece la medesima degli over 12 ton descritta prima. La documentazione da allegare consiste nella carta di circolazione; nella dichiarazione dell’installatore datata e timbrata con le stesse indicazioni di cui sopra oppure nella dichiarazione del produttore, con opportune informazioni come nel caso N3. Se il sistema non è ancora stato installato, anche in questo caso è necessario caricare copia fronte e retro del libretto di circolazione e copia dell’ordine di acquisto, indicante il numero di kit ordinati, marca e modello.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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