Il decreto del Ministro dell’Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.9.2012, prevede una nuova disciplina da applicare all’utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo. Per tali materiali, esclusi dalla normativa sui rifiuti, va redatto un “piano di utilizzo”, che il “soggetto proponente” propone all’Autorità competente” che autorizza la realizzazione di un’opera. In pratica è un piano che società di costruzione avanza al Comune. L’esclusione dalla normativa sui rifiuti condiziona poi anche il trasporto di questi materiali che non va considerato “trasporto di rifiuti”, ma “movimentazione di un sottoprodotto” da accompagnare, come specifica l’articolo 11 del decreto, con il documento di trasporto previsto nell’allegato 6 sempre del decreto da predisporre in triplice copia (una per l’esecutore dell’opera, una per il trasportatore e una per il destinatario delle terre).
Tale documento, da conservare cinque anni, è espressamente considerato equipollente alla scheda di trasporto e va integrato con le indicazioni degli elementi mancanti (proprietario della merce, numero iscrizione all’Albo del vettore in conto terzi, committente, ecc..).
Il decreto non prevede una sanzione per il mancato utilizzo di tale documento, ma per analogia si doverebbero applicare quelle previste per viaggio senza scheda di trasporto, vale a dire 40 euro al conducente del mezzo sprovvisto della scheda e 600 a chi non ha provedduto alla compilazione con fermo del veicolo fino alla sua esibizione.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 6 ottobre.
Trasporto di terre e rocce da scavo: nuovo documento da tenere in cabina
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