Settimana calda per l’autotrasporto. Ma non soltanto. Nei giorni scorsi, infatti il Tribunale di Roma e quello di Torino hanno praticamente in contemporanea hanno riconosciuta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per richieste di pagamento basate sulla differenza tra quanto pagato dalla committenza e quanto indicato sui costi minimi della sicurezza. In entrambi i casi si tratta di aziende associate alla FAI.
A titolo di cronaca si può aggiungere che in un caso il periodo di riferimento del lavoro era di 21 mesi, il fatturato complessivo di oltre 1,3 milioni di euro e l’esecutività provvisoria per la somma di più di € 350 mila; nel secondo il lavoro era di 10 mesi, 175 mila euro il fatturato e 62 mila l’esecutività provvisoria.
Ma la cosa più interessante sono le differenze percentuali tra quanto versata per il servizio di autotrasporto e quanto indicato nei costi minimi, che ammontavano in un caso in un – 22% e nell’altro addirittura in un -35%.
E’ la conferma – semmai ce ne fosse bisogno – che i costi insopprimibili della sicurezza non soltanto sono in vigore, ma vengono anche fatti rispettare dai giudici. A buon intenditor…
Tariffa inferiore del 35% rispetto ai costi minimi: due tribunali condannano la committenza
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